[20/05/2009] Rifiuti

Bonifiche marine, nuove regole per l´utilizzo dei prodotti assorbenti

LIVORNO. Per le bonifiche delle acque marine da idrocarburi petroliferi possono essere utilizzati nuovi prodotti composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica purché inerti dal punto di vista chimico e biologico e purché siano rispettati determinate condizioni e requisiti per la loro immissione sul mercato.

Il ministro dell’Ambiente con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri riconosce l’impiegabilità in mare di paglia, fibre di cellulosa, sughero, residui della lavorazione di vegetali, piume di uccello (come materiali assorbenti di origine vegetale o animale) e di polveri vulcaniche, perliti, vermiculite, zoeliti (come materiali assorbenti di origine minerale) e polipropilene, polietilene, poliuretano, poliestere (come materiali assorbenti di origine sintetica). E lo fa in considerazione del fatto che tali materiali hanno una “intrinseca innocuità nei confronti dell’ambiente marino”.

I materiali di origine vegetale o animale o minerale o sintetica potranno essere direttamente utilizzati in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ma solo quando saranno rispettate determinate condizioni. Ossia il materiale che compone il prodotto dovrà risultare inerte dal punto di vista chimico e biologico anche a seguito di eventuali trattamenti; non dovrà contenere altre sostanze chimiche additive (fatta eccezione per l’involucro esterno che dovrà, esso stesso, essere del tutto inerte) e non dovrà svolgere azione affondante nei confronti degli idrocarburi petroliferi. Inoltre, il materiale che compone il prodotto non potrà essere utilizzato in forma libera perché dovrà essere contenuto in un involucro esterno.

Anche l’immissione sul mercato dei prodotti assorbenti è subordinata al rispetto di determinate condizioni: potranno essere immessi sul mercato solo quando siano accompagnati da una scheda tecnica e da un’etichetta apposta sulla confezione. E l’etichetta dovrà riportare informazioni relative non solo alla denominazione del prodotto, alla società produttrice e il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, ma anche alla lista dei componenti e alla forma in cui il prodotto è commercializzato. Inoltre dovranno essere indicate anche le modalità di conservazione e di impiego, il campo di impiego e la capacita assorbente in relazione alle varie tipologie di idrocarburi petroliferi, le condizioni meteo-marine ottimali per l’impiego e le modalità per il recupero, il trattamento e per lo smaltimento.

Quindi in questo caso come anche per gli altri tipi di prodotti assorbenti, le società non potranno immettere sul mercato tali prodotti se non sono idonei allo scopo: le società produttrici dei prodotti disperdenti e assorbenti anche già riconosciuti idonei e anche le società che intendano immetterne sul mercato dei nuovi devono presentare istanza di riconoscimento di idoneità al ministero dell’Ambiente.

In particolare le società dovranno inviare una comunicazione al ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla sua il ministero renderà pubblico, ai fini operativi, l’elenco dei prodotti composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico, impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, e ne curerà il suo aggiornamento.

Infatti il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà aggiornare l’elenco dei materiali con frequenza non inferiore ai 6 mesi.

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