[15/05/2009] Rumore

La valutazione dell´impatto acustico non è obbligatoria per tutte le opere

LIVORNO. Il “rumore” delle attività produttive, ma anche delle attività di costruzione di un locale destinato a diventare ad esempio una pasticceria può provocare disagio, fastidio e disturbo ai vicini, ma non per questo è sempre recriminato e inibito. Esistono degli strumenti legislativi per valutare l’impatto acustico, ma non sempre sono applicabili. La valutazione di impatto acustico non è obbligatoria per tutti i tipi di opere e il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano al momento dell’esercizio dell’attività produttiva e non al momento del rilascio del permesso di costruire.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della puglia (Tar) con sentenza di questo mese che da ragione al futuro titolare della pasticceria e torto ai cittadini del vicinato. E lo fa sulla base della legge quadro sull’inquinamento acustico. Secondo la legge, infatti, la produzione della valutazione previsionale del clima acustico è obbligatoria per le aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, di ospedali, di case di cura e di riposo, di parchi pubblici urbani ed extraurbani e dei nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, autostrade, ferrovie. Ma non per le pasticcerie.

Per queste e per altri impianti adibiti ad attività produttiva si prevede altro e si prevede relativamente alla concessione edilizia: le domande per il rilascio di concessioni edilizie “devono” essere corredate da una documentazione di previsione di impatto acustico. Ma la legge non contemplata alcuna sanzione in caso di inosservanza. Dunque, se si confronta la mancanza di una sanzione con l’obbligo tassativo della valutazione dell’impatto acustico per particolari tipi di opere e con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall´attività o dagli impianti solo quando si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati dalla legge, la “non perentorietà della disposizione risulta evidente”.

A ciò si aggiunge che, in sede di contestazione dei vicini di un permesso di costruire rilasciata dal comune, ruolo prevalente assume il profilo urbanistico-edilizio dell’intervento, mentre le questioni riguardanti l’impatto acustico - per le opere non espressamente contemplate dalla legge - assumono rilievo solo quando l’attività produttiva avrà inizio.

Non a caso, la tutela dell´individuo per l’inquinamento acustico “potrà compiutamente realizzarsi non già in sede di presentazione della richiesta di permesso di costruire o al momento del suo semplice rilascio, quanto, piuttosto, all’atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della specifica attività, ove si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi ovvero nel corso dell’esercizio dell’attività produttiva, ove potranno trovare applicazione specifiche norme sanzionatorie”.

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