[08/05/2009] Elettrosmog

Onde elettromagnetiche troppo alte costituiscono reato penale

LIVORNO. Anche le emissioni di onde elettromagnetiche possono “ledere” e “molestare” la cittadinanza, ma per rientrare nel reato di getto di cose pericolose (articolo 647 codice penale) è indispensabile dimostrare e accertare che le emissioni superino i parametri fissati dalla legge. Perché, se al contrario, le emissioni delle emittenti televisive si mantengono nei limiti fissati dalla legge e se l’emittente si è adeguato alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o concessori che lo riguardano, non si può parlare di reato penale.

Al massimo saranno eventualmente applicabili le sole norme di carattere civilistico (contenute nell´art. 844 codice civile).
Lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza dell’altro mese. Una interpretazione quella della Corte che in ogni caso sopperisce a un vuoto legislativo in materia di reati ambientali.

La normativa speciale prevede dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione. In particolare i limiti di esposizione sono quei valori di immissione, definiti ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione. Mentre i valori di attenzione rappresentano misure di cautela e sono i valori che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate.

Va anche ricordato che il legislatore, con la legge del 2001, ha posto una specifica disciplina di settore, contenente una completa regolamentazione del fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche, con la previsione di un severo ed articolato apparato sanzionatorio amministrativo, anche per il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione oltre che per la violazione delle altre regale.

La volontà del legislatore è stata chiaramente quella di privilegiare - anche nella tutela della salute contro i pericoli derivanti dalla creazione di campi elettromagnetici - il ruolo della pubblica amministrazione, limitando il potere di intervento del giudice penale.
Però – sostiene la Corte – “non può ritenersi che la oggettiva attuale volontà del legislatore sia anche quella di escludere del tutto l´applicabilità dell´art. 674 cod. pen.”

Il fatto è che comunque, mancando una figura di reato specifico per le emissioni elettromagnetiche (ma anche per tutte le altre figure di inquinamento ambientale) i giudici devono compiere operazioni di interpretazione sulla base della normativa penale generale.

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