[20/04/2009] Rifiuti

Esportazione rifiuti: adeguamento al progresso scientifico

LIVORNO. La Commissione europea rivede il regolamento comunitario sulla spedizione dei rifiuti per adeguarlo al progresso scientifico e all’accordo raggiunto nel corso dell’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea (ossia quella sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento). Ritocca i documenti per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva e inserisce nuove miscele nell’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione (come le scorie risultanti dalla lavorazione di metalli preziosi e rame).

In particolare una prima modifica riguarda la sostituzione di “Kg” e “Litro” con “tonnellate (Mg)” per indicare il quantitativo totale di rifiuti oggetto dell’autorizzazione preventiva. In tal modo tutte le unità di misura dei vari documenti previsti per la movimentazione e spedizione dei rifiuti sono uniformate fra loro. Una seconda modifica invece riguarda le miscele: a seguito delle richieste di alcuni Stati, la Commissione arricchisce con nuove miscele alla luce del progresso tecnico l’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi di informazione.

Del resto, il concetto di “gestione ecologicamente corretta” dei rifiuti comprende l’utilizzo di tecniche e tecnologie in grado di ridurre i danni ambientali attraverso processi e materiali che producano un minor numero di sostanze potenzialmente pericolose e di recuperare tali sostanze dalle emissioni prima del rilascio, o ancora di utilizzare e riciclare gli scarti di produzione. I paesi cui si applica la decisione Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sono tenuti a garantire che i propri impianti di recupero utilizzino tecniche avanzate per il recupero dei rifiuti. E l’applicazione di tecniche avanzate di recupero è indispensabile nel caso di miscele di rifiuti costituite da rifiuti eterogenei come le scorie risultanti dalla lavorazione di metalli preziosi e rame.

Ma non è sicuro che i paesi cui non si applica la decisione Ocse raggiungano questi standard. Pertanto le miscele di rifiuti contenenti scorie di lavorazione di metalli preziosi e rame - classificate alla voce GB040 (Ocse) dell´allegato III A -, non devono applicarsi ai paesi cui non si applica la decisione Ocse.

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