[04/03/2009] Acqua

Anche per i laghi artificiali vale il codice del paesaggio

LIVORNO. Anche il lago artificiale è un bene di interesse paesaggistico al pari di quello naturale perché deve “escludersi che una classificazione rapportata all’evento, geologico o meno, responsabile della formazione possa di per sé introdurre una diversificazione quanto ad insorgenza del vincolo paesaggistico".
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Calabria (Tar) che arriva a tale affermazione attraverso l’interpretazione della normativa vigente, contenuta nel codice paesaggistico.

La tutela dell’interesse paesaggistico è infatti disciplinata dal Codice dei beni culturali e bellezze naturali dove vengono specificate quali sono le aree da tutelare per legge. Fra queste compaiono anche “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”.

Una tale tutela dunque è stata ricondotta dal legislatore non solo ai “laghi naturali” ma a tutte quelle realtà geografiche le quali, secondo la letteratura scientifica, siano qualificabili come “laghi”, quindi anche a quelli artificiali.

Di conseguenza la tutela paesaggistica può benissimo interessare anche un “lago artificiale” ossia quello prodotto dell’attività umana di modifica del territorio (nel caso trattato dal Tar il riempimento di una cava dismessa).

Comunque sia – specifica il tribunale - una simile ricostruzione presuppone in ogni caso il preliminare riscontro dell’esistenza di un “lago”. Infatti uno stagno o un “lago effimero”, riconducibili geograficamente a modeste depressioni territoriali di scarsa profondità, costituite da acque meteoriche non sono sottoposti a una simil tutela. Proprio perchè non hanno le caratteristiche previste dalla legge.

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