[24/02/2009] Energia

Il fotovoltaico è compatibile con l´attività venatoria?

FIRENZE. I pannelli fotovoltaici sono incompatibili con l’attività venatoria? Secondo i Verdi sì. La questione si pone per la mancanza di chiarezza nell’applicazione della normativa in vigore, ed è quindi corretto quanto chiede Luca Ragazzo consigliere provinciale del Sole che ride: «E’ necessario che siano definite modalità univoche e certe per individuare le tipologie di “attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale”, a tutela delle quali è possibile richiedere un divieto di caccia nei fondi agricoli in cui queste si svolgono».

E’ La stessa legge nazionale sulla caccia (n.157/1992) che prevede che il proprietario o il conduttore di un fondo agricolo possa richiedere l’esclusione di quel fondo dalle aree oggetto di caccia programmata quando l’attività venatoria “sia motivo di danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale” e la legge regionale toscana (n.3/94), ne demanda poi l’applicazione alle province, presso cui è possibile presentare le richieste per questo tipo di divieto nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del Piano faunistico regionale. Tra le domande presentate ma non accolte, figura la richiesta di poter applicare il divieto di caccia sul fondo agricolo dove avvenga la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali ad es. pannelli fotovoltaici). Di qui le perplessità dei Verdi: «Diverse norme nazionali hanno oramai stabilito che l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche provenienti prevalentemente dal fondo agricolo costituiscono “attività connessa” all’agricoltura (ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile)- continua Ragazzo- al pari di altre finora già considerate tali, quali ad es. l’attività di ricezione ed ospitalità agrituristica». I Verdi chiedono quindi che l’attività di produzione di energia elettrica sul fondo agricolo sia riconosciuta quale “attività di rilevante interesse economico e sociale” al pari di quanto risulta avvenire per l’attività agrituristica.

«Difficile comprendere, infatti, una diversità di trattamento tra queste attività “connesse” all’agricoltura sia in considerazioni del significativo impegno economico che la realizzazione di tali impianti richiede che per il rischio che questi possano venir danneggiati in occasione dello svolgimento dell’attività venatoria nei loro pressi. Riteniamo che la valutazione delle domande presentate dai conduttori o proprietari dei fondi agricoli debbano far riferimento ad un’univoca modalità di applicazione – conclude il consigliere dei Verdi – e chiediamo quindi che siano chiaramente individuate le tipologie riconosciute quali “attività di rilevante interesse economico, sociale e ambientale” anche al fine di un’uniforme applicazione della norma sull’intero territorio provinciale, compresi i comuni del Circondario Empolese Valdelsa».

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