[20/02/2009] Approfondimenti

Idrocarburi e rifiuti: l’iter di conversione in legge del Dl 208 mette la parola ´fine´ a uno psicodramma molto italiano di

Come noto, lo scorso 12 febbraio, il Senato ha approvato il Ddl di conversione in legge del Dl 208/2008 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”. Ora il Ddl è alla Camera. Da qui dovrebbe uscire senza alcuna modifica, anche per ragioni di tempo; infatti, il Dl deve essere convertito entro il I marzo 2009; pertanto, è corretto iniziare ad occuparsi di quanto ivi previsto.

Il Ddl reca tante ed importanti novità rispetto alla stesura iniziale del Dl da parte del Governo: dalla proroga del Mud, alla procedura per definire in modo ultimativo il danno ambientale, dal nodo dei canoni di depurazione dopo la sentenza della Consulta alle assunzioni Ispra; dall’aumento del periodo di stoccaggio per alcune Mps per arginare la “crisi del recupero” alla qualifica come acque di scarico di quelle emunte e depurate nel corso di una messa in sicurezza.
Tra queste novità emerge -per importanza operativa e gestionale con ricadute sulla lealtà della concorrenza- quella relativa alla individuazione degli idrocarburi nei rifiuti.

Il problema
Al riguardo, è noto che uno dei problemi connessi alla presenza di idrocarburi è sicuramente rappresentato da quale metodica analitica adottare per poterli rilevare. Questo, anche perché la disciplina in materia di bonifiche riporta diverse CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) per gli idrocarburi con numero di atomi di Carbonio <12 oppure >12.

Adottare metodiche diverse può portare a risultati diversi, con ricadute non auspicabili sulla uniformità dei controlli e la conseguente uniformità di trattamento, soprattutto a livello sanzionatorio e penale a carico delle imprese. Il tutto a voler tacere della distorsione di concorrenza indotta da controlli non uniformi sul territorio nazionale.

Dopo numerosi sequestri di impianti, pareri discordi e autorità pubbliche più o meno schierate con un metodo o con un altro, nel gennaio 2007 veniva costituito un Gruppo di Lavoro, coordinato da Apat, e partecipato da alcune Arpa, dall’Istituto Superiore di sanità, dal Cnr-Irsa, dall’Icram e del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura. Il GdL aveva proposto alcune metodiche analitiche da adottare per le varie matrici ambientali ed aveva terminato la prima fase dei lavori con la predisposizione di un documento di sintesi ove venivano riportati alcuni importanti criteri e risulati. Tuttavia, tali risultati non erano dotati del carisma legislativo e, in quanto tali, eccepibili e non vincolanti.

La soluzione del Parlamento
Ora, l’articolo 6-quater del Ddl di conversione in legge del Dl 208/2008 (come approvato dalla lettura del Senato) stabilisce che “La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7, “cancerogeno”, si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocaburi totali nella Tabella A2 dell’allegato A, al decreto del ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008…” e il Senato con determinazione mette fine al problema, indicando in modo univoco il metodo da seguire.

Il Dm 7 novembre 2008 è relativo alle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale (Sin).

Il suo allegato A riporta i criteri e le metodologie per la caratterizzazione dei sedimenti portuali da sottoporre ad attività di escavo.

Nella tabella A2, annessa a tale allegato (nell’immagine sopra, ndr) sono indicate le analisi chimiche da eseguire sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all’interno dei Sin e i relativi limiti di quantificazione.

Se veramente il I marzo 2009 il Dl 208/2009 sarà convertito in legge dalla Camera, nella formula approvata dal Senato, l’Italia avrà chiuso una delle pagine più buie in termini di incertezze e disarmonie degli ultimi anni in materia di rifiuti.

Personalmente non si possiede la professionalità idonea a giudicare se quanto stabilito è giusto o sbagliato, ma si possiede esperienza e rigore intellettuale per affermare che su una materia tanto delicata, capace di esporre a sanzioni penali e sequestro di impianti, non erano più tollerabili né incertezze né scuole di pensiero perché la legge è uguale per tutti e chi ha sbagliato deve subire le conseguenze.

Di contro, chi ha avuto la sfortuna di aprire un impianto in un ambito territoriale dove il principio di precauzione viene praticato per colmare i deficit cognitivi, deve sapere cosa fare per non incorrere nei rigori dell’Ordinamento in base al palladio di tutte le libertà democratiche: il principio di legalità. Principio che, in questi anni, sugli idrocarburi, era decisamente inesistente.

Paola Ficco
Giurista ambientale
Docente universitario
Direttore responsabile di "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa"
"Responsabile coordinamento attività legislativa Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile".


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