[17/02/2009] Consumo

Il cittadino Ue ha diritto di ricevere informazioni su coltivazioni Ogm

LIVORNO. Se un cittadino comunitario richiede al suo comune le informazioni sull’emissione di organismi geneticamente modificati (Ogm) l’ente deve fornirle. Perché il diritto d’accesso del pubblico alle informazioni si applica anche alle emissioni di Ogm e gli Stati membri non possono invocare l’ordine pubblico per opporsi alla divulgazione del sito dell’emissione di organismi geneticamente modificati.

Lo afferma la Corte di giustizia europea con sentenza di oggi, interpellata sulla questione dal Conseil d´État francese. La vicenda ha inizio quando il cittadino del comune di Sausheim (Alta Alsazia) richiese di accedere ai documenti per ciascuna emissione di Ogm effettuata nel territorio di tale comune: all’avviso al pubblico, alla scheda d’impianto che consente di individuare la particella sfruttata a coltivazioni, alla lettera prefettizia accompagnatoria di tali documenti e alle schede informative riguardanti ciascuna nuova emissione da realizzarsi nel 2004.

Il sindaco gli negò la possibilità di prendere visione di tali documenti e la Commission d’accès aux documents administratifs (commissione per l’accesso ai documenti amministrativi) si pronunciò a sfavore della comunicazione della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza degli operatori agricoli interessati.

Ma in forza del principio di precauzione e dei rischi cui vanno incontro l’ambiente e la salute umana, la direttiva europea (2001/18/CE) ha definito un regime di trasparenza della procedura di autorizzazione delle misure relative alla preparazione e all’attuazione delle emissioni deliberata di Ogm. Ha istituito i meccanismi di consultazione della popolazione, il diritto di accesso del pubblico alle informazioni e la predisposizione di registri pubblici nei quali deve figurare l’ubicazione di ciascuna emissione di Ogm.

E per chi intende produttore Ogm l’Ue ha definito le informazioni da notificare alle autorità nazionali competenti. I produttori, infatti, devono comunicare l’ubicazione e le dimensioni dei siti di emissione, la descrizione dell’ecosistema locale di emissione - inclusi clima, flora e fauna - così come la prossimità di biotopi ufficialmente riconosciuti o di aree protette che potrebbero essere interessati dal fenomeno, per le piante superiori geneticamente modificate. E inoltre devono notificare l’ubicazione geografica e le coordinate del sito o dei siti di emissione nonché la descrizione degli ecosistemi, bersaglio o non bersaglio, che possono essere interessati, per quanto riguarda gli altri Ogm.

Ne discende che esiste un nesso fra il diritto di informazione e notificazioni, tanto che il “sito dell’emissione” è determinato da qualsiasi informazione relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione conformemente alla direttiva. Le informazioni relative al luogo di emissione, dunque, non possono rimanere riservate anche perché attengono a questioni ambientali: i dati relativi alla valutazione dei rischi ambientali non sono considerate riservate.

Torna all'archivio