[16/02/2009] Comunicati

Attività industriali e Aia, nuove linee guida per l’individuazione delle Mtd

LIVORNO. Dopo le linee guida generali e specifiche di settore per l’individuazione delle Migliori tecniche disponibili (Mtd) da utilizzare nelle attività industriali e ai fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (secondo il Dlgs 59/05 sulla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento) adesso sono arrivate anche le linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati. Con decreto del ministero dell’ambiente (pubblicato sulla gazzetta ufficiale della scorsa settimana) il dicastero ha individuato le metodologie per analizzare gli aspetti ambientali ed economici nell’ambito del processo di individuazione della tecnica più efficace tra quelle alle quali il gestore può ricorrere a condizioni ragionevoli.

Le linee guida quindi sono uno strumento di supporto nella scelta della tecnica più efficace (“si applicano in quei casi in cui non c’è una preferenza evidente, o dove c’è un qualche contrasto per stabilire quale “tecnica” rappresenti la scelta ottimale”): una metodologia condivisa “affinché il confronto di costi tra differenti opzioni impiantistiche sia costruito in modo uniforme e trasparente”. Tutto questo perché tra “le Mtd indicate dalle Linee Guida di settore non sempre è evidente la soluzione ottimale da preferire”; perché le linee guida specifiche di settore “non consentono di confrontare le prestazioni di tecniche differenti in presenza di situazioni particolarmente complesse con effetti di inquinamento incrociati” e perché il gestore può proporre tecniche diverse da quelle individuate dalle linee guida specifiche di settore.

Per facilità di esposizione e di consultazione, la struttura del documento ha mantenuto quella originale del Bref (Best avaible techiniques reference documents) ossia del documento europeo di riferimento per l’identificazione delle Bat (Best avaible techiniques) elaborato dall’Ippc (ricordiamo che la legislazione italiana in materia e di derivazione europea). Una struttura che comunque evidenzia la metodologia per analisi successive e afferma determinate consequenzialità in un percorso di valutazioni che è possibile arrestare non appena la scelta della Mtd sia stata definita con chiarezza.

Questa struttura di base si compone, quindi, di cinque parti. Dopo aver riportato i principi generali che hanno ispirato la direttiva europea (dalla quale deriva poi la normativa italiana), nella parte “Effetti Cross-Media” presenta una metodologia che consente all’utilizzatore di determinare quale tecnologia o tecnica può essere implementata per avere il più alto livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

E visto che una volta stabiliti gli effetti ambientali e i costi dell’implementazione, è necessario individuare un metodo per bilanciare questi due elementi, il Capitolo quarto discute le metodologie che possono essere usate per bilanciare gli effetti ambientali di una “tecnica” e i costi dell’implementazione.
Mentre il confronto dei costi-efficacia dà le indicazioni sulla tecnica da considerare nell’ambito di quelle già riconosciute come Mtd, per le soluzioni innovative o per le proposte del gestore in condizioni locali particolari, può essere necessario accertare anche la sostenibilità economica di queste ultime.

Alla fattibilità economica di una tecnica non ancora Mtd, invece, è dedicato il capitolo 5. Come è sottolineato nel Bref, le indicazioni a riguardo non esprimono propriamente una linea guida, (viste le difficoltà fino ad ora riscontrate a sintetizzare le differenti situazioni dei Paesi Membri in una metodologia condivisa) si tratta quindi dell’esposizione dei fattori ritenuti significativi nella determinazione della fattibilità economica.

Però nella realtà possono anche presentarsi delle situazioni per le quali la metodologia proposta incontri delle difficoltà, dove gli approcci già utilizzati da tempo (quali valutazione del ciclo di vita d’un prodotto, il calcolo del valore attuale netto d’un investimento e il criterio dei costi-efficacia) non forniscono dati su alcuni effetti ambientali soprattutto in relazione a situazioni locali.

In questo caso, il gestore proponente e l’autorità preposta al rilascio dell’Aia potranno richiedere chiarimenti generali o uno specifico supporto al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che in tal caso, per garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni del decreto Ippc, agirà di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

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