[10/05/2006] Urbanistica

I Vas denunciano il «quarto condono» di Berlusconi

ROMA. Le Camere sono state sciolte l’11 febbraio ma il Consiglio dei Ministri si è riunito il 2 marzo per dare il via libera a due decreti legislativi del ministro per i beni e le attività culturali sulle «disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», il cosiddetto «codice Urbani». Per Rodolfo Bosi, responsabile Parchi dei Verdi ambiente e società (Vas) si tratta di «un autentico colpo di mano a tutti gli effetti e sotto tutti gli aspetti (compresi quelli positivi) è stata esercitata appieno la delega conferita al governo dal 4° comma dell´art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002, che prevedeva anche la facoltà di emanare decreti correttivi ed integrativi del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» nel biennio successivo alla sua entrata in vigore (1 maggio 2004): le correzioni ed integrazioni hanno riguardato sia la materia dei beni culturali che quella del paesaggio.

«Dal Capo dello Stato - spiega Bosi - è stato così firmato il testo dei due decreti legislativi, l’uno in relazione ai beni culturali e l’altro al paesaggio, il n. 156 ed il n. 157, del 24 marzo 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006». Per i Vas è stato di fatto introdotto un vero e proprio quarto condono edilizio di tutti gli abusi commessi in zone vincolate. Tutto partirebbe dalle modifiche che erano state già apportate con la legge n. 308/2004 al «Codice Urbani», con cui era stato introdotto il «condono ambientale» e che concedeva la depenalizzazione dei reati commessi in zona vincolata per «lavori di qualsiasi natura», che si viene a determinare in due modi distinti: con scadenza perentoria al 30 settembre 2004 e con il pagamento di una doppia sanzione pecuniaria per i lavori eseguiti su «beni paesaggistici», grazie al procedimento una tantum che è stato istituzionalizzato dalla stesse legge delega, e soprattutto, chiariscono i Vas «senza nessuna scadenza temporale e senza nessuna sanzione pecuniaria per i lavori eseguiti su “immobili ed aree” vincolati con apposito provvedimento oppure automaticamente ope legis, grazie alla disciplina stabilita dai commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater che sono stati aggiunti all´art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio».

Torna all'archivio