[15/01/2009] Energia

Tutti i dettagli del pacchetto clima-energia dell´Ue (2)

LIVORNO. Dei quattro provvedimenti legislativi del pacchetto cosiddetto clima energia, varato il 17 dicembre scorso in seguito all’approvazione da parte dell’europarlamento dell’accordo con il Consiglio, i due che descriviamo in questo articolo riguardano la ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni (Effort Sharing) e la cattura e stoccaggio del carbonio (Carbon Capture and Storage). Ve ne sono poi altri due collegati in merito alle auto e ai carburanti.

Riguardo all’Effort sharing la decisione adottata dal parlamento, sulla base del compromesso negoziato con il Consiglio, persegue l’obiettivo di ridurre attraverso interventi nazionali, del 10% le emissioni provenienti dai settori esclusi dall’Ets (vedi articolo di ieri su greenreport.it) ovvero i trasporti, l’edilizia, l’agricoltura, i servizi e gli impianti industriali di piccola dimensione.

Sono fissati quindi obiettivi di riduzione per ogni stato membro che potranno essere raggiunti attraverso quote annuali che decrescono in maniera lineare e che sono assegnate direttamente dalla Commissione, per il periodo che va dal 2013 al 2020. Il sistema previsto prevede una certa elasticità, infatti i tetti annuali assegnati potranno essere sforati utilizzando sino al 5% delle emissioni spettanti per l’anno successivo, allo stesso modo nel caso che in un anno si sottoutilizzassero le emissioni assegnate, queste potranno essere utilizzate l’anno successivo.

E’ inoltre prevista la possibilità di scambio di emissioni in maniera gratuita tra uno Stato e un altro, sino al 5% del tetto annuale assegnato e la possibilità di ricorrere a crediti esterni, il cui utilizzo non potrà comunque essere superiore al 3% delle emissioni accertate nel 2005. Alcuni paesi, tra cui l’Italia, potranno utilizzare crediti aggiuntivi (+1%) provenienti da progetti realizzati nei paesi in via di sviluppo e nelle piccole isole.
Nel caso in cui uno Stato superi il tetto di emissioni annuali assegnato, pur potendo avvalersi del sistema di flessibilità, sarà comunque obbligato ad attuare misure correttive di riduzione per compensare le quote in eccesso utilizzate. Per disincentivare il superamento, tuttavia queste quote dovranno essere moltiplicate per un fattore di abbattimento (1.08) e saranno soggette ad una penalità dell’8%.

La direttiva sullo stoccaggio e la cattura del carbonio introduce per la prima volta nella legislazione comunitaria un quadro giuridico per queste operazioni, in coerenza con la normativa ambientale e in modo da garantire uno stoccaggio permanente e sicuro.
Utilizzando gli introiti provenienti dalle aste Ets relative a 300 milioni di tonnellate di anidride carbonica, si prevede di dare un sostegno finanziario per realizzare entro il 2015, i 12 progetti dimostrativi che il Consiglio europeo aveva preso come impegno nel marzo 2007.

Le stime della Commissione prevedono che per questa via si renderanno disponibili dai 6 ai 9 miliardi di euro, sufficienti a coprire il costo al massimo di 10 progetti.

La disponibilità dei siti di stoccaggio e delle strutture di trasporto idonee dovranno essere verificati dagli operatori di nuovi impianti termoelettrici (a carbone, olio combustibile e gas) con un apotenza superiore ai 300 Mwatts. Per idoneità s’intende la rispondenza ai criteri ambientali e di sicurezza previsti dalla direttiva, che chiede anche agli stessi operatori di valutare la fattibilità tecnica ed economica della cattura e dello stoccaggio della CO2. Solo nel caso tutte queste caratteristiche siano rispettate, gli stati membri potranno procedere con l’iter autorizzativi previsto sempre dalla direttiva.

(continua - 2)

Torna all'archivio