[14/01/2009] Energia

Tutti i dettagli del pacchetto clima energia dell´Ue (1)

LIVORNO. Lo scorso 17 dicembre il parlamento europeo ha approvato l’accordo con il Consiglio sul pacchetto clima energia. Il pacchetto che deriva dall’impegno vincolante per i paesi aderenti all’Unione Europea di raggiungere gli obiettivi venti-venti-venti entro il 2020 (+20% di efficienza energetica, +20% di energie rinnovabili, -20% di emissioni di CO2) si declina in quattro provvedimenti legislativi per permettere il raggiungimento di quei target.

Ai quattro provvedimenti, che entrano nel merito dei meccanismi di Ets (Emission trading scheme) Effort Sharing (ripartizione degli sforzi di riduzione), rinnovabili e Ccs (Carbon Capture and Storage) ovvero cattura e stoccaggio del carbonio, ve ne sono poi altri due collegati in merito alle auto e ai carburanti.

La direttiva Ets tende a perfezionare e ad estendere agli Stati che al momento del trattato di Kyoto non facevano ancora parte dell’Unione, il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas serra, con l’obiettivo di ridurre le emissioni del 21% al 2020, rispetto ai valori del 2005, nel comparto soggetto a Ets. Per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni rispetto al 1990, l’Unione deve infatti ridurre le proprie emissioni di una percentuale pari al 14% rispetto ai valori raggiunti nel 2005 e questo comporta una riduzione del 21% nei settori soggetti a Ets e del 10% negli altri settori inclusi nell’Effort sharing.

Il sistema Ets interessa ad oggi circa 10.000 impianti del settore dell’energia e dell’industria, responsabili di circa il 40% delle emissioni complessive di Co2 a livello europeo. Vi fanno parte centrali di produzione energetica, raffinerie, industrie del ferro e dell’acciaio, cementifici, industrie della calce, dei laterizi, della ceramica, del vetro e della carta. Le quote di emissione di questo comparto vengono assegnate dai rispettivi governi nazionali, attraverso piani di allocazione nazionale (Naps) che devono essere approvati dalla Commissione europea.

Secondo il nuovo sistema previsto dalla direttiva, anche il trasporto aereo rientrerà nel sistema Ets dal 2012 (e riceverà l’85% delle quote gratuitamente sino a quella data) e a partire dal 2013 sarà esteso anche ad altri impianti industriali (petrolchimico, alluminio e ammoniaca) e servirà a coprire il 45% delle emissioni accertate nel 2005. Anche il settore marittimo entrerà a far parte dell’Ets nel 2013, qualora non sia trovato l’accordo entro il 2011.
Le quote non verranno più assegnate attraverso piani nazionali, ma secondo uno schema europeo, in quantità decrescente su base annuale e in maniera lineare.

I tetti annuali verranno fissati e formalizzati dalla Commissione entro il 30 settembre 2010.
Le quote assegnate a pagamento passeranno dall’attuale 4% ad oltre il 50% una volta che il sistema sarà regime. Le aste verranno gestite a livello nazionale attraverso le autorità competenti nominate dai governi e si prevede un trattamento differenziato per settori e per paesi.

Per il settore elettrico le quote saranno per il 100% a pagamento, ma per le centrali dei nuovi Stati membri (il gruppo dell’Est) è previsto un periodo di transizione sino al 2013 con il 70% di quote gratuite per arrivare poi gradualmente al totale delle quote a pagamento entro il 2020. L’assegnazione gratuita per questi paesi, rimane comunque vincolata all’investimento delle risorse economiche risparmiate in azioni di ristrutturazione del comparto elettrico, così da renderlo omogeneo con il resto d’Europa.

Per il settore manifatturiero le quote gratuite saranno pari all’80% sino al 2013 e poi andranno a diminuire gradualmente sino ad arrivare al 30% nel 2020. Il 100% delle quote a pagamento sarà raggiunto nel 2027. Sono comunque previste delle deroghe per il comparto manifatturiero che, per gli extracosti da sostenere per l’acquisto di quote di emissioni così da rispettare il proprio tetto, sono a rischio delocalizzazione (carbon leakage). Per questi settori, la cui lista verrà formalizzata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2009, è prevista la possibilità di ottenere il 100% delle quote di emissione gratis, ma ad una serie di condizioni che la direttiva specifica.

Sono esclusi dall’Ets tutti i piccoli impianti con emissioni inferiori alle 25mila tonnellate equivalenti di CO2, in ciascuno dei tre anni precedenti l’entrata in vigore della direttiva (2012); gli impianti che emettono meno di 5000 tonnellate possono ricorrere ad una sorta di autocertificazione per poter rientrare nell’esclusione Ets.

E’ prevista l’istituzione di un fondo di solidarietà (il 12% degli introiti delle aste) per gli Stati membri con un reddito procapite sotto alla media europea ed è prescritto a tutti gli di investire almeno il 50% di quanto ricavato dalle aste in interventi di mitigazione e di adattamento agli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Il ricorso ai crediti esterni (ovvero le riduzioni di emissioni attraverso interventi in altri paesi) è limitato alla metà del tetto delle emissioni comunitarie previsto nel periodo 2008-2020 e dovrà riguardare “riduzioni di emissioni reali, verificabili, addizionali e permanenti”.

L’applicazione della direttiva inizierà a partire dal 31 dicembre 2009, quando cioè dovranno essere trasmessi alla Commissione tutti i dati relativi ai nuovi settori che entrano a far parte del sistema Ets a partire dal 2013. Per tutti gli altri adempimenti il tempo a disposizione è fino al 31 dicembre 2012.

(continua - 1)

Torna all'archivio