[12/01/2009] Comunicati

Incidenti rilevanti, l´Ue predispone un nuovo sistema di prevenzione basato sulla comunicazione

LIVORNO. La Commissione europea ha elaborato un nuovo modello per la comunicazione degli incidenti rilevanti connessi alle attività industriali previsto dalla direttiva Seveso II: con decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato, ha adottato il nuovo modulo al fine di creare un sistema più efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti con effetti di ampia portata e per limitarne le conseguenze. Verrà adottato per un periodo di prova di cinque mesi (a partire dal 1° gennaio 2008) e dopo di che e se emergerà la necessità, la Commissione provvederà a modificarlo.

Profili dell’incidente, relazione sull’incidente, descrizione del sito e dell’impatto, sostanze coinvolte, cause dell’incidente, conseguenze, risposta (ossia misure adottate dagli Stati), insegnamenti appresi in materia di prevenzione degli incidenti e attenuazione delle conseguenze sono le voci e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire.

Con la direttiva del 1982 infatti (quella che è andata a sostituire la disciplina precedente sui rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali emanata in risposta al grave incidente verificatosi nel 1976 a Seveso), il legislatore comunitario si è posto l’obiettivo di ampliare l’ambito di applicazione della disciplina sulla prevenzione degli incidenti, il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati nel settore e di migliorare la gestione dei rischi e degli incidenti.

Gli incidenti rilevanti relativi alle attività industriali possono avere conseguenze transfrontaliere così che il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sui territori di altri Stati confinanti.

Ed è proprio per questo che gli Stati devono mettere in comune le esperienze acquisite anche nel controllo e prevenzione dei pericoli. Gli Stati dunque devono comunicare fra loro, ma devono comunicare anche con la popolazione.

Non a caso un aspetto che caratterizza l’approccio del legislatore del 1982 è proprio connesso all’aspetto dell’informazione e della partecipazione della popolazione. Viene infatti costituito il diritto della popolazione a partecipare alle fasi che conducono all’insediamento di nuovi impianti industriali o alla modifica di quelli esistenti alla creazione di nuovi insediamenti abitativi intorno all’impianti a rischio e alla predisposizione dei piani esterni.

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