[08/01/2009] Consumo

Fitosanitari: l´Ue blocca anche l´antrachinone

LIVORNO. L’antrachinone non può più essere utilizzato come principio attivo nei prodotti fitosanitari perché nocivo per l’uomo e per l’ambiente. Gli Stati membri non possono né concedere, né rinnovare le autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze già a partire dal 31 dicembre 2008 (data di pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale europea) e quelle già concesse devono essere revocate dal 15 giugno 2009. Infatti la Commissione con decisione del mese scorso non ha inserito il principio attivo nell’apposito elenco delle sostanze attive contenute nella direttiva europea relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

I prodotti fitosanitari sono antiparassiti per le piante utilizzati soprattutto in agricoltura. Hanno una multifunzionalità: possono essere usati per proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; possono anche favorire o regolare i processi vitali dei vegetali. Poi possono servire per conservare i prodotti vegetali; per eliminare le piante indesiderate e per eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Ma anche se la produzione agricola riveste grande importanza per la Comunità e anche se il rendimento della produzione è costantemente compromesso dagli organismi nocivi, dagli animali che danneggiano il raccolto, i fitosanitari spesso sono sostanze a elevata tossicità che possono avere effetti indesiderati su organismi viventi (compreso l’uomo).

Quindi proprio perché sostanze potenzialmente pericolose gli effetti dell’antrachinone sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati prima dal Belgio (paese relatore) e poi dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare che la mancanza di dati essenziali non consenta di fissare la dose giornaliera ammissibile, la dose acuta di riferimento e il livello ammissibile di esposizione dell’operatore, valori necessari per effettuare una valutazione dei rischi. E nella sua relazione di valutazione lo Stato membro relatore ha individuato anche altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

Del resto il processo di autorizzazione deve verificare che sia garantito un elevato livello di protezione per evitare soprattutto che vengano autorizzati prodotti i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente, non siano stati adeguatamente studiati: la protezione della salute, dell’uomo e degli animali e la protezione dell’ambiente sono infatti ritenuti prioritari rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale. (es)

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