[08/01/2009] Consumo

Ue: nuove regole per gli aromi

LIVORNO. Sono arrivate le nuove regole europee per l’utilizzo degli aromi e di alcuni ingredienti con proprietà aromatizzante negli e sugli alimenti: con il regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 31 dicembre 2008 sono stati stabiliti alcuni criteri per l’uso, l’etichettatura di tali sostanze oltre che un elenco comunitario di aromi e materiali di base autorizzati. Il regolamento entrerà in vigore fra 13 giorni, andrà a modificare le disposizioni in tema degli anni passati e si applicherà a partire dal 20 gennaio di questo anno.

Anche se gli aromi sono utilizzati per migliorare o modificare l’odore e il sapore degli alimenti e dunque allo scopo di rendere più gradevole all’olfatto e al gusto il prodotto possono risultare potenzialmente nocivi per l’uomo e l’ambiente. Le sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti hanno varia natura: possono essere naturali di derivazione vegetale e animale ma possono essere anche artificiali ossia sostanze chimiche con priorità aromattizante.

Quindi proprio perché sostanze potenzialmente nocive taluni aromi dovranno essere sottoposti a una valutazione del rischio prima di essere autorizzati all’uso. E il loro uso dovrà comunque essere conforme a determinati requisiti. Perché – così come afferma l’UE – il loro utilizzo deve essere sicuro. Non a caso nell’autorizzarne l’uso si dovrà tenere conto anche di altri fattori pertinenti tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici e ambientali, il principio di precauzione e la fattibilità dei controlli.

Ecco dunque che il legislatore europeo stabilisce tenori massimi appropriati di sostanze indesiderabili negli alimenti che contribuiscono maggiormente all’assunzione, tenendo conto sia della necessità di tutelare la salute umana sia della loro presenza inevitabile negli alimenti tradizionali. Anche perché sostanze indesiderabili possono essere naturalmente presenti nelle piante (tradizionalmente le piante sono utilizzate come alimento o come ingrediente alimentare) e dunque potrebbero essere contenute in preparazioni aromatiche e in ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.

Quindi il regolamento adotta disposizioni a livello comunitario per vietare o limitare l’uso di taluni materiali di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale che presentano un rischio per la salute umana. Il legislatore inoltre non manca di trattare la questione dell’etichettatura perché l’utilizzo degli aromi non deve indurre in errore i consumatori anche su questioni concernenti, tra l’altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. Per questo la loro presenza negli alimenti dovrà essere segnalata sempre da un’etichettatura appropriata. Del resto una maggior chiarezza è funzionale anche a migliorare la consapevolezza alimentare delle persone oltre che per rispettare le scelte nutrizionali di tutti.

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