[29/12/2008] Rifiuti

Dall´Ue nuovi limiti per la commercializzazione delle sostanze pericolose

LIVORNO. Dall’Unione europea arrivano nuovi limiti per la commercializzazione delle sostanze pericolose: la Commissione e il Parlamento Ue hanno deciso di porre restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di alcuni preparati chimici allo scopo di proteggere i consumatori. L’Ue inserisce cinque sostanze nell’elenco della direttiva (76/769/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Dunque il 2-(2-metossietossi) etanolo (Degme) non potrà più essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni auto lucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa. Perché la valutazione effettuata ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall’esposizione cutanea alle vernici e agli svernicianti contenenti Degme. E l’uso della sostanza come componente dei detersivi, delle emulsioni auto lucidanti e dei sigillanti per pavimenti - sebbene non sia stato valutato - può presentare un rischio analogo.

Il 2-(2-butossietossi) etanolo (Degbe) anch’esso è utilizzato come componente delle vernici e dei detersivi. E anche qui la valutazione dei rischi ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante però, dall’esposizione per inalazione in sede di applicazione a spruzzo di vernici. Ecco che il limite derivato di concentrazione sicuro è fissato al 3 % sia per le vernici a spruzzo e sia per detersivi a spruzzo in generatori di aerosol (sebbene non sia stato valutato).

Ma al fine di garantire un adeguato smaltimento delle scorte delle vernici a spruzzo e dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol che non soddisfano i limiti di concentrazione per il Degbe, l’Ue fissa date diverse per l’applicazione della restrizione riguardo alla prima immissione sul mercato (27 giugno 2010) e alla vendita finale (27 dicembre 2010), oltre a prevedere che a partire dal 27 dicembre 2010 sull’imballaggio delle vernici contenenti Degbe diverse dalle vernici a spruzzo in concentrazioni pari o superiori al 3% in massa deve figurare in maniera visibile, chiara e indelebile la dicitura “Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo”.

Il Disociianato di metilendifenile (Mdi) è un’altra sostanza che presenta rischi a causa dei timori in merito all’esposizione cutanea e per inalazione. Quindi l’immissione sul mercato per la vendita al pubblico è consentita soltanto a determinate condizioni ossia la fornitura obbligatoria di idonei guanti protettivi e l’apposizione di ulteriori istruzioni sulla confezione. E poiché la fornitura di dispositivi di protezione e la stampa di pertinenti istruzioni richiederà specifici sforzi da parte dei produttori, la scadenza fissata è quella del 27 dicembre 2010.

Invece la valutazione dei rischi per il cicloesano è stata incentrata sull’esposizione dei consumatori all’atto dell’utilizzo di preparati contenenti cicloesano per la posa di moquette e ha concluso che si rendeva necessaria l’introduzione di misure restrittive onde limitare il rischio per i consumatori nel corso di tali applicazioni. Quindi gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano potranno essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in confezioni più piccole e le istruzioni armonizzate fornite con il prodotto dovrebbero avvertire i consumatori in relazione all’utilizzo in condizioni di scarsa ventilazione o per la posa di moquette. E tutto a partire dal 27 giugno 2010.

Il nitrato di ammonio – altra sostanza analizzata – anche se largamente utilizzato in tutta la Comunità come concime, può agire da agente ossidante. In particolare possiede la particolarità di esplodere se miscelato con talune altre sostanze. Dunque non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in preparati contenenti più del 28 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l’impiego come concime solido, semplice o composto, (salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto) e come sostanza o in preparati contenenti il 16% o più in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio.

Però gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al primo luglio 2014, applicare un limite fino al 20 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e i preparati immessi sul mercato all’interno dei rispettivi territori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

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