[24/12/2008] Urbanistica

Luci e ombre nel Regolamento edilizio sostenibile dell´Umbria

LIVORNO. Non è un a novità assoluta in Italia, ma di certo è piuttosto avanzata la nuova legge regionale “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi” approvata in Umbria e già pubblicata nel Bollettino ufficiale. Ne dà ampio risalto – pubblicandola quasi interamente - il Sole24Ore di oggi (Centro-Nord). La cosa interessante è che l’obiettivo preposto si cerca di raggiungerlo attraverso lo strumento del “certificato di sostenibilità” che sarà obbligatorio per le nuove costruzioni pubbliche, mentre solo facoltativo per quelle private e questo è uno dei nei che comunque ha il regolamento. La certificazione di sostenibilità ambientale – si legge infatti nel regolamento - è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, di agenzie e società regionali. È altresì obbligatoria per la realizzazione di edifici da parte di Province, Comuni e loro forme associative, nonché per edifici di edilizia residenziale di proprietà delle Agenzie territoriali per l´edilizia residenziale (Ater). Mentre appunto “per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione di sostenibilità ambientale è facoltativa”.

La presente legge – si legge sempre nell’Articolo 1 della sotto il titolo disposizioni generali - al fine di promuovere la salvaguardia dell´integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, stabilisce le modalità per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di sostenibilità ambientale e degli edifici, nonché le forme di sostegno e di incentivazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.

La certificazione di sostenibilità ambientale si applica agli edifici con destinazione residenziale, direzionale e per servizi. La certificazione riguarda: a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione; b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari esistenti o previste; c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non rientrano nei casi di cui alla lettera b)

Piuttosto dirimenti i criteri per la certificazione di sostenibilità ambientale che si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai seguenti requisiti: a) la qualità dell´ambiente esterno; b) il risparmio delle risorse naturali; c) la riduzione dei consumi energetici; d) la riduzione dei carichi ambientali; e) la qualità dell´ambiente interno; f) la qualità della gestione e del servizio; g) l´integrazione con il sistema della mobilità pubblica.

Certo, in assenza di una vera contabilità ambientale, è difficile far rispettare alla virgola i suddetti criteri, ma diciamo che in questa fase è comunque un ottimo segnale già quanto previsto. Anche perché si prevede e si regolarizza anche “recupero dell´acqua piovana”; “permeabilità dei suoli”; “criteri di uso sostenibile e tutela del territorio”; “esposizione e soleggiamento degli edifici”. Per l’igiene urbana «I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica prevedono spazi idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Prevedono altresì, una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità ed evitarne la dispersione del materiale».

Ma come detto non tutto è oro quello che luccica, infatti nel capitolo “Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile”, che prevede giustamente al punto 1 che «negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l´installazione di un impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionato per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell´attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia»; al punto 2 «obbligatoria l´installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell´intervento e ponendo particolare cura all´integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico»; al punto 3 «negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l´installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell´intervento e ponendo particolare cura all´integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico»…

ebbene al punto 4 si afferma però che «sono esclusi dall´applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici». Non solo, ma «sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici».

Insomma, data la conformità del territorio umbro e le caratteristiche storiche delle sue splendide città, dal punto d vista almeno delle rinnovabili temiamo che i risultati di questa legge siano poco soddisfacenti... E questo nonostante la giunta regionale, per le finalità di cui alla presente legge, conceda anche finanziamenti e incentivi finalizzati: a promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici ed a sostenere gli enti locali nella attuazione di concorsi di progettazione per la realizzazione di edifici che ottengano la certificazione di sostenibilità medesima. E inoltre «stipula apposita convenzione con gli istituti di credito per agevolare, mediante la riduzione degli oneri finanziari, i soggetti pubblici e privati che realizzano gli interventi previsti dalla presente legge».

Previsti infine anche controlli e sanzioni: Il Comune in applicazione dell´ articolo 39 della l.r. 1/2004 , esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale avvalendosi anche del supporto tecnico dell´Arpa; Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate nell´ambito dell´attività di controllo di cui al comma 1, invita l´interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale dispone la decadenza dai benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore ai fini dell´annullamento della certificazione di sostenibilità ambientale; il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano determinato la riduzione del contributo di costruzione di cui all´ articolo 17, comma 2 dispone il pagamento dello stesso.

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