[19/12/2008] Comunicati

Etichettatura polli e aviaria, l´Italia davanti alla corte di giustizia Ue

LIVORNO. Dopo l’ennesimo scandalo carnivoro, quello dei maiali irlandesi alla diossina, che al momento pare comunque essere rientrato, arriva dall’Ue l’ennesimo richiamo per lo Stato italiano ma stavolta sulle carni di pollame la loro etichettatura e le azioni mosse per affrontare l’aviaria. Due nuove cause (che dimostrano il paradossale modo di legiferare italiano) sono state introdotte dinanzi alla Corte di giustizia europea per violazione e mancata attuazione delle direttive comunitarie così che i casi di infrazione a carico del Bel paese da 154 passano a 156.

La prima questione riguarda la scelta del 2007 dell’Italia di reiterare l’obbligo di etichettatura (già previsto nel 2005) di origine delle carni avicole fresche (per i prodotti nazionali l’etichettatura deve comprendere la sigla It o Italia, per quelli provenienti da altri Stati membri e da paesi terzi deve essere specificato il paese di provenienza). Un obbligo introdotto in seguito al verificarsi di focolai di influenza aviaria nei paesi terzi, misura intesa ad assicurare la tracciabilità delle carni e dunque per tutelare il consumatore.

Al di là del merito della questione, la Commissione ritiene che l’obbligo relativo alle carni di pollame provenienti dagli altri Stati membri costituisca una violazione delle prescrizioni della direttiva sull’etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (secondo la direttiva l’indicazione del luogo d’origine o di provenienza deve figurare sull’etichetta solo qualora il consumatore, in assenza di tale indicazione, possa ritenere a torto che il prodotto in questione abbia una determinata origine o provenienza).

Secondo l’Ue dunque, l’indicazione dell’origine non è un’informazione necessaria per il consumatore in modo generale e assoluto, ma lo è solo qualora l’assenza di tale indicazione possa indurlo in errore.

E – aggiunge la Commissione - la circostanza connessa alla crisi dell’influenza aviaria non spiega i motivi per i quali l’assenza dell’indicazione d’origine, possa indurre il consumatore in errore e fargli credere che le carni di pollame abbiano una determinata origine.

Contemporaneamente la Commissione ha adito la Corte di giustizia per far constatare l’inadempimento dell’Italia a causa della mancata adozione (entro il 1 luglio 2007) di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva relativa alle misure comunitarie di lotta contro l´influenza aviaria. Perché il governo Nazionale non ha attuato le disposizioni europee non avendo neppure adempiuto all’obbligo di comunicazione delle pertinenti disposizioni di diritto interno.

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