[09/12/2008] Rifiuti

Livorno, i carabinieri sequestrano la vasca di colmata: quattro indagati

LIVORNO. Sequestrata la vasca di colmata del porto di Livorno dai carabinieri del Noe di Grosseto. Gli uomini dell’Arma hanno agito in esecuzione di uno specifico decreto emesso dal Gip del Tribunale di Livorno, su richiesta del pubblico ministero. La vasca di colmata è di circa 300.000 m2 ed è posta all´interno del porto. L´attività di indagine trae origine da un controllo dei militari del Noe sul deposito dei fanghi di dragaggio, su cui venivano eseguiti anche campionamenti ed analisi, dai quali si evidenziava il superamento dei limiti di legge dei rifiuti ivi stoccati, con particolare riferimento alle concentrazioni di idrocarburi pesanti. Dagli accertamenti – spiegano i carabinieri - emergeva che l´area era stata utilizzata per lo smaltimento di circa 1,575 milioni di metri cubi di rifiuti speciali costituiti da fanghi di dragaggio e da rifiuti misti di demolizione e costruzione, derivanti da circa 15 operazioni di dragaggio svolte nelle aree portuali di Livorno e Piombino, operazioni in cui lo sversamento poteva avvenire direttamente o previo deposito e trattamento dei fanghi.

Le indagini svolte evidenzierebbero che era stata seguita una procedura diversa da quella imposta dalla natura dei rifiuti, fanghi di dragaggio, da qui l´ipotesi che nella zona della vasca di colmata ove erano confluiti questi fanghi si fosse creata una discarica non autorizzata .Finora risultano indagate 4 persone – l´ex commissario dell´Autorità portuale, Bruno Lenzi, l´attuale responsabile della Direzione sicurezza e controlli ambientali, Giovanni Motta, e due operatori portuali: Antonio D´Alesio e Piero Neri - , ritenuti responsabili dei reati di realizzazione e gestione di discarica di rifiuti non autorizzata, deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non, ed irregolarità nelle autorizzazioni alla messa in riserva degli stessi.

“Abbiamo appreso con una certa sorpresa di questo sequestro - ha commentato alle agenzie di stampa il presidente della Port Authority livornese, Roberto Piccini - perché l´atto della magistratura qualifica i fondi di mare come rifiuti e pertanto trasportabili in discarica. Ovvero un´interpretazione che mi pare vada in collisione con il decreto emanato dalla gazzetta ufficiale il 4 dicembre scorso´´ (vedi in fondo cosa dice il decreto, ndr).

´´I lavori di dragaggio – ha aggiunto Piccini - sono sempre stati eseguiti seguendo la legge e con le autorizzazioni necessarie, e anche chi mi ha preceduto ha sempre operato nel rispetto delle norme. Quella dei dragaggi è una discussione anche politica, che sembrava risolta proprio con l´emanazione del decreto di pochi giorni fa. Anche perché occorre non dimenticare che prima del 2001 i fanghi dei dragaggi venivano sversati in mare´´.

Piccini fa anche riferimento alle circostanze di rischio che potrebbero ora attanagliare il porto livornese: ´´Con questo sequestro s´interrompono i lavori al porto di Capraia e i lavori per l´ampliamento del canale di accesso al porto. Ma questo sequestro interrompe e vanifica anche il recente accordo con La Spezia, sottoscritto da tre ministeri, due autorità portuali e gli enti locali, e blocca realizzazione della seconda vasca di colmata, che invece era stata approvato dal provveditorato alle opere pubbliche´´.

Nel merito va segnalato che il Ministro Matteoli, come riporta un articolo della Nazione di Livorno pubblicato ieri, parlava di questo nuovo decreto come quello che “semplificherà meccanismi e problemi dei dragaggi portuali”. Il testo – scrive sempre La Nazione - , articolato in un unico articolo e tre commi, rispecchia semplificandolo quello che era stato a lungo promesso ad Assoporti- dove sullo specifico settore della norma per velocizzare i dragaggi ha lavorato a lungo Luciano Guerrieri dell’Authority di Piombino- per semplificare le operazioni e consentire la discarica dei fanghi non inquinati senza defatiganti procedure. Secondo quanto dichiarato dal ministro Matteoli – si legge in fondo al pezzo - , “pur senza stravolgere le normative esistenti, il decreto consentirà tempi più rapidi e forte snellimento delle operazioni. Opinione condivisa anche dai due presidenti delle Port Authority di Livorno e Piombino, Roberto Piccini e Luciano Guerrieri. «Non ho ancora analizzato il decreto — ha dichiarato Piccini — ma da una prima lettura mi sembra che abbia recepito le richieste dei porti, non solo velocizzando le procedure ma anche aprendo possibilità di rimettere in mare le sabbie pulite, con spese enormemente minori». Analogo il giudizio di Guerrieri. «E’ un passo importante — ha detto — dopo anni di pesantissimi e ingiustificati vincoli»”.

Che cosa dunque è successo? Perché si è arrivati al sequestro della vasca? Di certo la confusione legislativa e normativa sulla materia – ovvero spazio alle più diverse interpretazioni - non aiuta né chi vuole rispettare la legge, né che deve farla rispettare e non aggiungiamo altro in attesa di conoscere meglio gli atti dell’indagine. Segnaliamo inoltre, ma è solo cronaca, che per assegnare i lavori di dragaggio e di riempitura della vasca fu fatta una gara al ribasso. Uno dei motivi per cui quella gara non fu vinta da chi aveva proposto un preventivo più alto fu proprio che il preventivo comprendeva un processo di inertizzazione dei fanghi di dragaggio che faceva ovviamente aumentare i costi.


Questa la parte più significativa del decreto a cui fa riferimenti Piccini:

Art. 2.

Analisi chimiche e valori di riferimento
1. Le analisi, effettuate ai sensi dell´Allegato "A", stabiliscono in occasione della caratterizzazione ad ogni effetto l´idoneita´ dei materiali dragati ad essere successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all´art. 5, commi 11-ter e seguenti della legge n. 84 del 1994.

2. Sulla base dei risultati delle analisi di cui al comma 1, il decreto di autorizzazione di cui all´art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994 determina altresi´ gli utilizzi dei materiali dragati ai sensi dell´art. 5, commi 11-ter e 11-quater. Non possono essere gestiti ai sensi dell´art. 5, commi 11-ter e 11-quater, i materiali pericolosi derivanti dalle attivita´ di dragaggio, e cioe´ presentanti valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006. E´ fatto salvo ai sensi dell´art. 5, comma 11-quater il caso in cui i materiali stessi siano sottoposti a trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti tali da raggiungere valori limite di concentrazione inferiori a quelli indicati nel predetto Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Qualora i risultati delle analisi di cui al comma 1 individuino nei materiali dragati, anche a seguito del trattamento di cui al comma 2, livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 ma inferiori a quelli previsti dall´Allegato
D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, l´Autorita´ portuale, ovvero, laddove non costituita, l´Ente competente, puo´ chiedere al Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell´ambito del medesimo progetto di dragaggio di cui all´art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994, anche l´autorizzazione a refluire detti materiali tal quali o a seguito di trattamenti finalizzati alla riduzione degli inquinanti in strutture di contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica dell´accettabilita´ delle concentrazioni di inquinanti eccedenti i suddetti limiti. Il Ministero, avvalendosi del parere dell´ISPRA, deve provvedere al riguardo nell´ambito del procedimento di cui all´art. 5, comma 11-bis. La predetta autorizzazione vale anche ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7.

Art. 3.
Deposito dei materiali dragati

1. In funzione degli impieghi di cui all´art. 5, commi 11-ter e 11-quater, della legge n. 84 del 1994, i materiali derivanti dall´attivita´ di dragaggio possono essere depositati all´interno di strutture adibite, realizzate ai sensi dell´art. 5, comma 11-quinquies, della medesima legge. E´ vietata la miscelazione tra i materiali classificati come pericolosi ai sensi dell´Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e quelli non pericolosi e la miscelazione tra materiali non pericolosi al sol fine di raggiungere valori di concentrazione idonei agli utilizzi previsti all´art. 5, comma 11-ter.

Art. 4.

Collocazione definitiva dei materiali dragati in strutture di contenimento 1. I materiali dragati, refluiti ai sensi dell´art. 5, comma 11-quater, all´interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, possono essere miscelati, ancorche´ aventi caratteristiche diverse, ferme restando le esclusioni di cui all´art. 4, al fine di raggiungere i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di bonifica per la specifica destinazione d´uso. La miscelazione deve essere finalizzata anche al miglioramento delle caratteristiche di stabilita´ dell´intero ammasso dei materiali refluiti.

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