[20/04/2006] Comunicati

E se la legge delega fosse davvero inapplicabile?

LIVORNO. L’Ue congela la legge delega ambientale?
Ma allora la delega è congelata come dice anche Realacci o no dopo l´interrogazione dell´eurodeputato Giovanni procacci? «Io su questo ho molti dubbi – dice Mario Rossi Locci, esperto e consulente ambientale – Non mi sembra che la mancanza di notifica o che il parere del commissario Dimas abbiano la capacità di impedire ad uno stato membro di recepire comunque la direttiva e di bloccare tutto. Dal punto di vista dell’efficacia della delega, nell’immediato non mi pare cambi niente».

Maurizio Picca dell’ufficio ambiente e legalità di Legambiente spiega cosa sta succedendo: «la risposta del commissario Dimas a Procacci è certamente importante sul piano politico, ma purtroppo non sospende la legge delega. Fa scattare una procedura di infrazione, che riguarda solo i rifiuti, che sono l’oggetto della interrogazione, che però avrà tempi molto lunghi, con lettere fra Ue e governo, richieste e controrichieste. D’altronde il governo Berlusconi ha affrettato consapevolmente la procedura di approvazione della delega, aveva due scadenze per il 30 aprile: le norme della legge delega per l’autorità di bacino e per il Mud sui rifiuti, quest’ultima anche con un forte valore elettorale. Secondo me – conclude Picca- al nuovo governo non resta che fare un decreto legge con il quale sospende la delega ambientale e la rinvia al parlamento. La strada della Commissione europea mi pare troppo lunga e non congela subito la delega».

In realtà la notizia ha fatto in poche ore il giro di mezza Europa. Forse l’eurodeputato Giovanni Procacci, l’esponente della Margherita, che ha sostituito Santoro al parlamento europeo, non credeva di provocare un vero è proprio terremoto quando ha presentato alla Commissione europea una interrogazione scritta sulla gestione dei rifiuti «Con la legge 15 dicembre 2004, n. 308 – scriveva Procacci - il Parlamento italiano ha delegato il governo ad effettuare il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione ambientale attraverso uno o più decreti legislativi. Il conseguente schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale è ormai prossimo a veder completato il suo iter. Delle sei parti componenti detto schema, la parte quarta è riservata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, al dichiarato fine di veder così superato il vigente corpo normativo in materia, prevalentemente rappresentato dal consolidato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. È tuttavia noto come la direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, e le sue successive modifiche ed integrazioni, espressamente preveda, all’articolo 16, che “prima dell´adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare”. È altresì noto come la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del luglio 1975, sui rifiuti, e le sue successive modificazioni ed integrazioni, espressamente preveda, all’articolo 20, che “gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che vanno ad emanare” (ma a tal proposito si veda anche l’articolo 3 della stessa direttiva, ove il principio di notifica è rafforzato). È infine noto come la Corte di Giustizia abbia ribadito in materia il principio che impone agli Stati membri l´obbligo di comunicare in tempo utile alla Commissione qualsiasi progetto di normativa che verta in materia di rifiuti e di gestione degli stessi. Può pertanto la Commissione specificare cosa abbia fatto e intenda fare per veder rispettato l´obbligo di comunicazione preventiva gravante sullo Stato membro anche attraverso la sospensione dello stesso iter, perché sia concretamente integrata la dovuta collaborazione?»

Dietro la domanda "innocente" di Procacci c’era la possibilità che l’ormai famosa legge delega in materia ambientale potesse essere congelata per la mancata notifica alla Commissione Europea, in quanto ci sarebbe l´obbligo dell´invio preventivo alla Commissione europea, almeno 90 giorni prima, delle leggi che alterano le normative sui rifiuti.

Una procedura che dovrebbe garantire trasparenza e controllo fin dalla fase di progetto delle misure nazionali, sui possibili conflitti con le direttive Ue ed il mercato interno. Pare pensarla così anche il Commissario europeo Dimas che ha risposto il 17 marzo all’interrogazione dell’europarlamentare italiano del 17 marzo: «Gli Stati membri devono notificare qualsiasi progetto di misura legislativa che rientri nel campo dei applicazione dell´articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE».

Un obbligo di notifica di cui non ci sarebbe traccia e che potrebbe comportare l´inapplicabilità del provvedimento. La norma, che congelerebbe la delega voluta da Matteoli, sarebbe la direttiva del Consiglio sui rifiuti e prevede che, dopo la notifica della proposta di legge nazionale, gli stati non possono adottare niente prima della scadenza 3 mesi, duranti i quali la Commissione e gli altri stati membri possono esprimere pareri e fare osservazioni.

«Ancora una volta, abbiamo portato a casa dall´Europa - afferma Ermete Realacci, deputato Dielle - la solita pessima figura. Questa volta può essere una fortuna, visto che l´oggetto del contendere è quel mostro giuridico chiamato Legge delega. Il Governo uscente conferma una volta di più la propria imbarazzante inadeguatezza».

Per Realacci «l´inadempimento dell´obbligo di notifica costituisce un vizio procedimentale che comporta l´inapplicabilità delle regole».


Torna all'archivio