[14/08/2008] Parchi

Livorno, divieto di raccolta e vendita ricci della Meloria causa tossina

LIVORNO. Divieto temporaneo, a scopo precauzionale, di raccolta e immissione al consumo dei ricci della Meloria. Lo ha stabilito un’ordinanza emanata questa mattina dal Comune di Livorno, a firma dalla vicesindaco Alessandra Atturio , su richiesta della Asl 6-Veterinaria. Durante le analisi di routine – spiega una nota del Comune - che la Regione Toscana-sezione di Pisa svolge periodicamente, per legge, per il controllo dei limiti biologici delle acque, ieri, è stata infatti rilevata negli echinodermi nella zona delle “Secche” la presenza di tossine DSP. Tossine che, da una prima ipotesi, potrebbero derivare dalle alte temperature delle acque marine di questi giorni.

L’ordinanza è stata inviata dal Comune agli enti preposti alla vigilanza e controllo (Regione Toscana, Carabinieri-Nas Livorno, Vigili Urbani e Capitaneria di Porto) ed alle associazioni di categoria perché informino e sensibilizzino i loro associati (ristoratori e commercianti).
Secondo quanto richiesto dalla Asl 6-Veterinaria, l’Amministrazione comunale resta in attesa degli esiti di nuove analisi previste per la prossima settimana per revocare o mantenere il divieto temporaneo previsto nell’ordinanza.

Per motivi precauzionale è quindi consigliabile di non raccogliere né consumare ricci di mare che provengano dalla zona della Meloria, almeno fino a quando non venga revocata l’ordinanza.

Ricordiamo che la pesca del riccio di mare, attualmente, è regolata dal decreto ministeriale del 12 gennaio 1995. Tale normativa, varata dall’allora Ministro delle Politiche agricole Adriana Poli Bortone, si compone di cinque articoli e pone una serie di limiti di seguito riassunti.

L’articolo 1 stabilisce che la pesca del riccio di mare è consentita a pescatori subacquei professionisti e sportivi, che possono effettuarla solo per immersione e manualmente, utilizzando attrezzi da raccolta limitati all’asta a specchio e al rastrello; l’art. 2 precisa che il pescatore professionista non può catturare giornalmente più di 1000 esemplari; al contrario il limite giornaliero per il pescatore sportivo è fissato in 50 ricci; l’art. 3 fissa la taglia minima di cattura del riccio di mare: non inferiore a 7 cm di diametro totale compresi gli aculei.
Secondo quanto stabilito dall’art. 4, infine, la pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietala nei mesi di maggio e giugno.

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