[06/08/2008] Energia

Tar-tagliamenti sulla Olt: annullata l´autorizzazione al rigassificatore? Sì, no, forse

LIVORNO. Fermo restando il ricorso da parte di Olt al Consiglio di stato, che potrebbe quindi ribaltare ogni cosa, nel merito delle sentenze del Tar sui ricorsi presentati contro l’autorizzazione all’impianto di rigassificazione Olt offshore si evince che «è stato annullato il dm di autorizzazione».
E’ legittima quindi la posizione di comitati e di Greenpeace che sostengono che i lavori debbano essere bloccati? Ma come fa invece Olt a sostenere che i lavori non si fermano e tutto andrà avanti normalmente? Queste domande, insieme a quelle che entrano nel merito nell’annullamento dell’autorizzazione (processo partecipativo da una parte e mare non interpretabile come “sito industriale da ripristinare”) le abbiamo rivolte oggi a Olt e al sindaco di Livorno Alessandro Cosimi, mentre nei giorni scorsi avevamo ospitato le interpretazioni da parte dei ricorrenti vincitori.

Quello che da parte nostra possiamo dire si riassume in tre considerazioni:

1 La sentenza contiene frasi criptiche messe lì appositamente perché vengano interpretate (l’autorizzazione è da annullare ma «l’annullamento non travolge gli atti presupposti oggetto di gravame»)

2 La frase viene effettivamente interpretata, almeno in 3 modi diversi

3 Paradossalmente anche le 3 interpretazioni sono a loro volta interpretabili, difficilmente comprensibili, e rendono difficile il lavoro di chi dovrebbe informare, come noi giornalisti (tanto che alcuni colleghi hanno preferito addirittura non riportare le motivazioni addotte dal Tar).

Sulla base di queste considerazioni evitiamo di aggiungere la quarta interpretazione e riportiamo le risposte ottenute, cominciando da quella di Olt offshore Lng toscana spa:

«Sul punto della procedura seguita per pervenire al rilascio del Decreto, il Giudice ha rilevato che di fatto si è seguita una procedura più complessa e completa rispetto a quella prevista dall’art. 8 della Legge 340/2000, rilevando che sono stati realizzati gli adempimenti previsti dalla procedura ordinaria ( Legge 9/1991) che prevede il preventivo ottenimento delle concessioni/ autorizzazioni richieste per il rilascio del Decreto autorizzativo.

A tale proposito il Giudice, pur rilevando che in sede di Conferenza era stato espresso parere positivo alla concessione del sito demaniale (demanio marittimo) ove ancorare il Terminale, la concessione di tale sito non era stata formalmente assentita prima della emanazione del Decreto 23 febbraio 2006.

Per tale motivo di carattere procedurale ha accolto la censura formulata dai ricorrenti, censura che, come è evidente, non attiene agli aspetti di carattere ambientale di loro specifico interesse.
Infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto la totalità delle argomentazioni addotte nei ricorsi avanzati da Greenpeace e dai Comitati cittadini relative alla presunta pericolosità dell’impianto e all’inadeguatezza del sito».

Il sindaco di Livorno Alessandro Cosimi
«Io non ho avuto incontri con Olt dopo la sentenza e mi aspetto che al rientro dalle ferie mi spieghino questa loro posizione, che argomentano con motivazioni giuridiche delle quali si assumeranno le responsabilità. Io sono assolutamente convinto di un punto ineludibile, ovvero che abbiano il dovere di spiegare al territorio tutta una serie di questioni. Poi come dico sempre, l’intrapresa privata riguarda loro, il nostro problema riguarda la sicurezza e gli spazi».

La prima motivazione riguarda il fatto che per il Tar «le pubblicazioni effettuate all’interno della procedura di autorizzazione del rigassificatore Olt rappresentano una forma inadeguata di pubblicità rispetto al criterio di efficacia posto dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998». Di fatto il giudice non accoglie la difesa di Olt secondo cui la consultazione delle popolazioni interessate dovrebbe ritenersi assorbita nel procedimento di Via.
«La norma che è nella sentenza critica la brevità del percorso partecipativo e sottende tra le altre cose una serie di norme entrate in vigore dal 2008. Però su questo ne discuteremo. Non ho nessun problema a considerare gli elementi della novità come elementi importanti da valutare. La sentenza dice che probabilmente era opportuno che fosse più lungo e diverso, per me che non l’ho gestito sarebbe comodo dire che è stato fatto in modo sbagliato, ma non mi pare giusto che sia questo l´elemento sul quale si canta vittoria. La sentenza insomma dice soltanto che ci sono stati dei limiti nel processo partecipativo precedente. Penso che questa considerazione debba far riflettere la politica, guarderemo nelle norme come sono le questioni».

Il secondo motivo di annullamento della sentenza riguarda il fatto che il mare non è un sito industriale da ripristinare, quindi non è legittima la procedura semplificata che è stata fatta. Ciò significa che – sempre fatto salvo il ricorso al Consiglio di Stato -l’eventuale nuova richiesta di autorizzazione dovrà essere fatta con procedura ordinaria, con relativo allungamento dei tempi?
«Non credo, perché come si legge nella sentenza, tutti gli atti precedenti a questo non sono travolti (l’esatta dizione è «l’annullamento non travolge gli atti presupposti oggetto di gravame», ndr). Quindi la condizione è che tutti gli atti precedenti sono in essere, in vita, sia sul terreno delle procedure sia su quello delle valutazioni del ministero. Non è una questione di procedura accorciata o meno, bensì nella sentenza si dice che non avendo la concessione demaniale, l’autorizzazione a costruire (che è bene diversa dall’autorizzazione ad esercire) doveva essere condizionata alla concessione demaniale stessa».

Torna all'archivio