[22/07/2008] Comunicati

La Direttiva Ue non richiede che tutti i progetti dal notevole impatto ambientale siano sottoposti a Via

LIVORNO. Solo i progetti elencati negli allegati (I e II) della direttiva europea sono sottoposti a Via (Valutazione d’impatto ambientale) e nel caso di Via facoltativa lo Stato - dopo aver esaminato caso per caso e sulla base delle soglie e dei criteri che ha fissato – che decide per la Via è obbligato a seguire i criteri di selezione indicati dall’Ue (Allegato III direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11). E’ quanto risponde la Corte di Giustizia europea con ordinanza di questo mese alla domande sollevate dal Consiglio di Stato sull’interpretazione della normativa Ue sulla valutazione d’impatto ambientale.

La vicenda ha inizio nel 2001 quando il presidente del Consiglio dei Ministri dichiarò lo stato di emergenza nella città di Milano a causa dell’inquinamento dovuto alla circolazione di automobili e dell’insufficienza della rete stradale esistente.
Allo stesso tempo il Ministro dell’Interno nominò il sindaco di Milano commissario delegato per l’attuazione degli interventi necessari volti a fronteggiare questa situazione.
Nell’ambito delle sue funzioni di commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità della città di Milano, il sindaco approvò un programma di lavori, tra i quali il progetto relativo alla realizzazione della strada interquartiere nord di Milano, lunga 1.600 m.

Ma i residenti della zona interessata impugnarono tale decisione dinanzi al Tar Lombardia e successivamente dinanzi al Consiglio di Stato perché il procedimento seguito non era conforme al diritto comunitario per mancanza della valutazione dell’impatto ambientale del progetto. Così il Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte di giustizia che con ordinanza ha dato la sua interpretazione.

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