[02/07/2008] Consumo

Prodotti fitosanitari, l´Europa sdogana 14 principi attivi

LIVORNO. Bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, quinoclamine, fenpropidin, clofentezina, e ancora dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, possono essere utilizzati come principi attivi nei prodotti fitosanitari: gli Stati membri possono cioé concedere, rinnovare e modificare dopo i dovuti accertamenti le autorizzazioni all’immissione sul mercato degli erbicidi, funghicidi e insetticidi contenenti tali sostanze.

La Commissione europea con direttiva del 30 giugno 2008 (ieri pubblicata in Gazzetta ufficiale europea) e con direttiva del 1 luglio 2008 (pubblicata oggi sulla Gazzetta Ue) ha inserito i 14 principi attivi nell’apposito elenco delle sostanze attive, ha modificato la precedente direttiva europea relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e ha fissato al 30 giugno 2009 il termine ultimo per l’adozione da parte degli Stati delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle novità.

I prodotti fitosanitari sono antiparassiti per le piante utilizzati soprattutto in agricoltura. Possono essere usati per proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; possono anche favorire o regolare i processi vitali dei vegetali. Possono anche servire per conservare i prodotti vegetali; per eliminare le piante indesiderate e per eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento. Hanno quindi una multifunzionalità, ma spesso sono sostanze ad elevata tossicità che possono avere effetti indesiderati su organismi viventi (compreso l’uomo).

Quindi proprio perché sostanze potenzialmente pericolose il legislatore comunitario richiede che il bifenox (utilizzato negli erbicidi) sia sottoposto ad ulteriori esami, al fine di confermare la valutazione del rischio per i consumatori e del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori, e che anche il fenpropidin (utilizzato nei funghicidi) sia sottoposto ad ulteriori esami, al fine di confermare la valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli erbivori ed insettivori.

Poi la direttiva concede sei mesi di tempo dalla data di iscrizione agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva.

Del resto il processo di autorizzazione deve verificare che sia garantito un elevato livello di protezione per evitare soprattutto che vengano autorizzati prodotti i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente, non siano stati adeguatamente studiati: la protezione della salute, dell’uomo e degli animali e la protezione dell’ambiente sono infatti ritenuti prioritari rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale.

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