[24/06/2008] Rifiuti

Naufragio Erika: lo sversamento è rifiuto e la Total rischia di pagare la bonifica

LIVORNO. Gli idrocarburi sversati accidentalmente in mare dalla Erika, la petroliera che il 12 dicembre 1999 è affondata al largo delle coste bretone causando l’inquinamento del litorale atlantico francese, sono rifiuti per la disciplina comunitaria? E chi deve farsi carico del costo connesso alla bonfica di questi rifiuti quando la sostanza è trasportata da un vettore marino? Anche la Total France perché produttore dell’olio pesante oppure anche la Total International Ltd che lo ha comprato per poi rivenderlo a Enel e ha noleggiato la nave? Queste le domande della Corte di Cassazione francese alle quali oggi (dopo il parere dall’avvocato Kokott della Corte Ue), la Corte di giustizia europea ha risposto: il carico trasportato dalla Erika sversato involontariamente in mare è rifiuto e per effetto del principio “chi inquina paga” il costo di smaltimento può essere sostenuto anche dal “fabbricante del prodotto” se ha contribuito al rischio che si verificasse l’inquinamento prodotto dal naufragio della nave.

La Corte osserva che, in occasione di un naufragio, il proprietario della nave che trasporta idrocarburi ne è in possesso immediatamente prima che divengano rifiuti e dunque il proprietario della nave può essere considerato come colui che ha prodotto tali rifiuti perché “detentore” ai sensi della direttiva. Secondo la Corte però il giudice nazionale - alla luce degli elementi la cui valutazione è di sua esclusiva competenza - può considerare che colui che ha venduto idrocarburi e noleggiato la nave che li ha trasportati ha “prodotto rifiuti”, qualora constati che detto venditore-noleggiatore a contribuito all’inquinamento determinato dal naufragio, in particolare se si è astenuto dall’adottare provvedimenti diretti a prevenire un tale evento, come quelli relativi alla scelta della nave.

Comunque la direttiva rifiuti non ostacola gli Stati membri a prevedere limiti e/o esclusioni di responsabilità a favore del proprietario della nave e del noleggiatore e non li prevede neanche per l’istituzione del Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi (Fipol).

Tuttavia, se i costi di smaltimento dei rifiuti non sono o non possono essere assunti dal Fipol il diritto nazionale di uno Stato membro impedisce che tali costi possano essere sostenuti dal proprietario della nave e dal noleggiatore di quest’ultima. Il diritto nazionale dovrà allora consentire che i costi in questione siano sopportati dal produttore dell’idrocarburi: il produttore potrà essere tenuto a farsi carico di tali costi solo se, mediante la sua attività, ha contribuito al rischio che si verificasse l’inquinamento prodotto dal naufragio della nave.

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