[16/06/2008] Comunicati

La riforma dell’organizzazione del governo in materia ambientale; a prescindere…

A prescindere della procedura adottata la riforma dell’organizzazione del governo in materia ambientale è solo l’ennesima forma mascherata di spoils system (a cui assistiamo ad ogni cambio di governo) oppure serve davvero a far funzionare un sistema organizzativo che, è inutile nasconderlo, non funziona come dovrebbe? Le novità introdotte dall’articolo 17 del decreto legge sull’emergenza dei rifiuti in Campania e dagli emendamenti alla relativa legge di conversione sono:
-l’istituzione del Segretario generale per il coordinamento delle direzioni generali del Ministero dell’ambiente (…);
-la riorganizzazione della Commissione Via e di quella Ippc;
-l’istituzione dell’Istituto di ricerca per la protezione dell’ambiente (Irpa), che assorbe l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat), l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) e l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram).
Le strutture organizzative del governo in materia ambientale sono attualmente regolate dal decreto legislativo 300/1999 cha ha rinnovato le funzioni del Ministero dell’ambiente, che per questo ha cambiato nome, e istituito una apposita agenzia (Apat) a cui affidare tutte le funzioni tecniche e operative sulle materie di competenza del ministero. Al ministero dell’ambiente compete la vigilanza oltre che sull’Apat anche sull’Icram e sull’Infs che sono enti di ricerca.

Nonostante le osservazioni della Corte dei conti il ministero ha continuato a svolgere le funzioni tecniche che svolgeva prima dell’istituzione dell’Apat anche riorganizzando con il Dpr 90/2007 apposite commissioni e segreterie tecniche. E’ evidente che varie strutture organizzative non sono coordinate e sono in concorrenza tra loro.

Il governo saprà utilizzare questa riforma per separare le funzioni del ministero dell’ambiente da quelle della struttura tecnica dedicata?
Il Ministero dovrebbe svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento con gli altri ministeri, con le Regioni, con l’Unione europea e gli altri organismi internazionali.
L’IRPA dovrebbe svolgere tutte le funzioni a carattere tecnico-scientifico in materia ambientale e tra l’altro:
-la segreteria delle commissioni e le funzione di consulenza già previste dal citato Dpr 90/2007;
-la consulenza per l’Agenzia europea dell’ambiente, per gli altri organismi tecnici derivanti da trattati internazionali, per le organizzazioni dello Stato e per le regioni, per le Autorità (distrettuali) di bacino, per gli enti parco nazionale.
-la produzione norme tecniche e di linee guida per il monitoraggio ambientale, per il coordinamento di un sistema informativo distribuito e per la tutela dell’ambiente riferita alle diverse matrici ambientali (acqua, suolo, mare, biodiversità, aria, radiazioni ionizzanti, …);
-il continuo aggiornamento del quadro conoscitivo nazionale e la redazione del Rapporto sullo stato dell’ambiente.

Il legislatore avrà la sensibilità per chiarire le funzioni della nuova struttura consentendo di armonizzare le funzioni di ricerca con quelle di agenzia, richieste dall’appartenenza alla Unione europea, e collegabili alle responsabilità dirigenziali dell’amministrazione pubblica?

Saprà evitare di disperdere le esperienze specialistiche maturate in questi ultimi anni in tutte le strutture interessate dall’istituzione dell’Irpa dal personale tecnico precario, attualmente in attesa di una disposizione normativa che ne preveda la stabilizzazione?

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