[21/05/2008] Comunicati

Il Parlamento europeo approva la direttiva sui reati ambientali

BRUXELLES. Alla fine l’introduzione dei reati ambientali nel Codice penale che il governo italiano non è mai riuscita a fare ci costringerà a farla l’Europa. Oggi il Parlamento ha discusso e approvato la direttiva che istituisce un elenco minimo «di reati ambientali gravi che dovranno essere considerati fatti penalmente rilevanti in tutta l’Ue qualora siano commessi intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri potranno stabilire norme penali più stringenti. La tipologia e l’entità delle sanzioni, fissate a livello nazionale, dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive».

La strada sembra ormai obbligata, visto che la discussione è terminata dopo quasi tre anni, da quando nel 2005 la Corte di giustizia europea confermò che l’Ue era competente ad adottare misure relative al diritto penale riguardanti la tutela dell´ambiente «ove ciò sia necessario per garantire l´attuazione efficace della politica ambientale comunitaria, ma la stessa Corte aveva annullato la decisione quadro sulla criminalità ambientale adottata dal Consiglio europeo nel 2003. La Commissione Ue ha quindi presentato una proposta per sostituire la decisione quadro che sostituisce l’elenco minimo di reati ambientali gravi.

Il relatore Hartmut Nassauer, un democristiano tedesco, ha proposto al Parlamento europeo un pacchetto di 35 emendamenti di compromesso, sostenuto dai principali gruppi politici, che permette l´adozione definitiva della direttiva sulla tutela penale dell´ambiente. Uno degli emendamenti che raccoglie i suggerimenti dei deputati europei precisa che la direttiva «obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali per gravi violazioni del diritto comunitario in materia di protezione dell´ambiente». Ma «non crea obblighi per quanto riguarda l´attuazione di tali sanzioni o di altri strumenti giuridici disponibili nei casi individuali». Comunque, la direttiva approvata detta soltanto norme minimali non pregiudica altri sistemi di responsabilità per danni ambientali previsti dalla legislazione comunitaria o nazionale, gli Stati membri potranno mantenere o adottare misure più stringenti per un´efficace tutela penale dell´ambiente, che devono comunque essere compatibili con il Trattato.

Ogni Stato membro dovrà adottare le misure necessarie per rendere penalmente perseguibili una serie di attività «poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza». Tra queste figurano «la raccolta, il trasporto, il recupero e l´eliminazione di rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e la gestione successiva di impianti di eliminazione e incluse le attività eseguite da intermediari o mediatori (gestione dei rifiuti), così come il funzionamento di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparazioni pericolose, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell´aria, del suolo o delle acque oppure alla fauna o alla flora».

Saranno perseguibili penalmente in tutta l’Unione europea: la spedizione di rifiuti in quantità non trascurabili che sia eseguita in un unico carico o in più carichi connessi; l’uccisione, la distruzione, il possesso e la cattura, di specie protette animali o vegetali; ogni comportamento che causi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto; la produzione, l’importazione, l’esportazione e l’immissione sul mercato o l´uso di sostanze che riducono lo strato di ozono; lo scarico, l´emissione o l´immissione nell´aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti, la fabbricazione, la lavorazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, l´esportazione, l´importazione e l’eliminazione di materiali nucleari o di sostanze radioattive pericolose, che abbiano conseguenze sulle persone, sull’aria, sul suolo, sull’acqua, sulla fauna o sulla flora; a complicità e il favoreggiamento a commettere intenzionalmente le azioni appena descritte.

I deputati hanno chiesto che alla direttiva sia allegato un lungo elenco degli atti legislativi comunitari la cui violazione si configura come un illecito. Gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure necessarie per garantire che i reati ambientali vengano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Il Parlamento europeo ha invece soppresso tutte le disposizioni dettagliate proposte della Commissione che prevedevano fino a 10 anni di reclusione e l’eventuale obbligo di riparare i danni, i deputati e il Consiglio, hanno tenuto conto di una sentenza della Corte di giustizia dell’ottobre 2007 che dice che «la determinazione della tipologia e dell´entità delle sanzioni penali da applicare non rientra nelle competenze della Comunità». Spetterà quindi ai singoli Stati membri fissare le sanzioni.

Gli Stati Membri dovranno anche provvedere o per fare in modo che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati ambientali «quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica». Dovranno anche garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo abbia reso possibile commettere uno dei reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. Cosa che non esclude l´azione penale nei confronti degli autori, istigatori o complici dei reati.

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