[18/04/2008] Consumo

Fitosanitari, 3 sostanze non più utilizzabili come principi attivi

LIVORNO. L’estratto di equiseto, la chinina cloridrata e il rotenone non possono più essere utilizzati come principi attivi nei prodotti fitosanitari: gli Stati membri non possono né concedere, né rinnovare le autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze a partire da oggi (data di pubblicazione della decisione Ue) e quelle già concesse devono essere revocate dal 10 ottobre 2008. Ma se si tratta del roteaone l’Italia, la Francia e il Regno Unito hanno la possibilità di mantenere l’autorizzazione fino al 30 aprile 2011.

La Commissione europea con decisione del 10 aprile 2008 (oggi pubblicata in Gazzetta ufficiale europea) non ha inserito i tre principi attivi nell’apposito elenco delle sostanze attive contenute nella direttiva europea relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari sono antiparassiti per le piante utilizzati soprattutto in agricoltura. Possono essere usati per proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; possono anche favorire o regolare i processi vitali dei vegetali. Poi possono servire per conservare i prodotti vegetali; per eliminare le piante indesiderate e per eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento. Hanno quindi una multifunzionalità, ma spesso sono sostanze ad elevata tossicità che possono avere effetti indesiderati su organismi viventi (compreso l’uomo).

Quindi, proprio perché sostanza potenzialmente pericolosa, gli effetti dell’estratto di equiseto e della chinina cloridrata e in parte anche del rotenone sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati e non inseriti nell’elenco. In deroga al principio generale però la Francia, l’Italia e il regno Unito possono mantenere fino al 30 aprile 2011 le autorizzazioni dei prodotti contenenti il rotenone utilizzati per la coltura delle mele, pere, pesche, ciliege, patate e piante ornamentali e per l’impiego “limitato agli utilizzatori professionali dotati di dispositivi di protezione adeguati”.

Ma solo nel rispetto di determinate condizioni: lo Stato deve garantire che non si determinino effetti nocivi per la salute umana o animale né un impatto inaccettabile sull’ambiente; che l’etichettatura dei prodotti fitosanitari in esame che restano sul mercato sia riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego; che vengano attivamente ricercate soluzioni alternative. Lo Stato poi deve imporre tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi ed entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato (fra Italia, Francia e Regno Unito) che ha deciso di avvalersi della deroga deve informare la Commissione in merito alle misure adottate nel rispetto delle condizioni dettate dalla Ue.

Del resto il processo di autorizzazione deve verificare che sia garantito un elevato livello di protezione per evitare soprattutto che vengano autorizzati prodotti i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente, non siano stati adeguatamente studiati: la protezione della salute, dell’uomo e degli animali e la protezione dell’ambiente sono infatti ritenuti prioritari rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale.

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