[18/04/2008] Consumo

Tutte le novità sulla discliplina dei fertilizzanti

LIVORNO. Arrivano dal ministero delle politiche agricole ulteriori chiarimenti e novità sulla disciplina dei fertilizzanti: con la circolare 4786/2008 il dicastero affronta i temi dell’iscrizione al registro dei fabbricanti dei fertilizzanti e al registro dei fertilizzanti, la tracciabilità sull’origine dei fertilizzanti e l’elenco dei laboratori competenti, mentre il Dm 4 febbraio 2008 (pubblicato in gazzetta ufficiale del 12 aprile) aggiorna il contenuto dell’elenco dei concimi nazionali, dei prodotti ad azione specifica e delle tolleranze. Resta invece fermo il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri paesi della comunità europea, nei paesi See e in Turchia.

La disciplina sui fertilizzanti è contenuta nel Dlgs 217/06 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e riguarda i concimi Ce (cioè quelli definiti a livello europeo con regolamento) e i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato. Il decreto - in vigore dal 5 giugno 2006 - infatti ha abrogato la legge 1984 sui fertilizzanti e ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (regolamento Ce n. 2003/2003). Disciplinando la materia, ha introdotto nuovi obblighi in relazione alla tracciabilità dei fertilizzanti, quali: l’iscrizione al registro dei fabbricanti di fertilizzanti ed al registro dei fertilizzanti (che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica ed è limitato ai prodotti nazionali) e la conservazione delle registrazioni sull’origine dei fertilizzanti.

La tracciabilità nel settore agroalimentare è da qualche tempo divenuta oggetto di particolare attenzione tra gli imprenditori e i consumatori per le sue connessioni con le problematiche della sicurezza e dell’origine dei prodotti.

L’interpretazione che ne viene data varia però, a seconda degli interlocutori e degli interessi in campo. Ecco dunque che il ministero fornisce ulteriori chiarimenti “tenuto conto dell’esperienza maturata nel periodo di prima applicazione della disciplina sui fertilizzanti”.

Dunque l’iscrizione del fertilizzante (che deve sempre avvenire prima dell’immissione sul mercato) deve esser effettuata dal fabbricante attraverso apposita modulistica in forma cartacea (contenuta negli allegati 13 e 14 Dlgs 217/2006), ma anche in formato elettronico disponibile sul sito web del ministero dell’agricoltura (infatti i registri sono istituiti presso il ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari).

Ai fini dell’iscrizione però la domanda non basta perché deve essere correlata di un facsimile dell’etichetta del fertilizzante e del “Rapporto di prova” emesso da un laboratorio di analisi che dal 1° gennaio 2009 dovrà essere uno di quelli iscritti nell’apposito elenco.

Inoltre a partire dall’anno 2009 ed entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul registro dei fabbricanti di fertilizzanti dovrà comunicare l’intenzione di proseguire la propria attività e inoltrare l’elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul registro nel corso dei 12 mesi successivi, pena la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai registri.

La circolare poi passa a specificare i canoni da rispettare ai fini della tracciabilità perché, benché il decreto 217/06 preveda specifici obblighi (garanzia della tracciabilità dei concimi, conservazione delle registrazioni sull’origine dei fertilizzanti) e le relative sanzioni in caso di inadempienza, nulla stabilisce circa i criteri e le modalità di attuazione.

Pertanto il ministero esplicita i requisiti minimi del sistema di registrazione al fine di fornire indicazioni univoche agli operatori ed agli organismi di controllo: ha elaborato un sistema di registrazione a garanzia della tracciabilità al quale i fabbricanti devono attenersi. Non ha reso obbligatoria la tenuta di uno specifico registro e la relativa vidimazione preventiva da parte dell’ispettorato (cosa invece prevista nella precedente nota del 2006), ma ha reso obbligatorie una serie di informazioni a carico degli operatori. Questo perché le informazioni, mediante la sussistenza di un “nesso” tra materia prima, lavorazione e prodotto finito, devono permettere agli organismi di controllo di risalire all’identificazione, per ogni lotto di prodotto finito, delle materie prime utilizzate nel processo produttivo.

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