[09/04/2008] Comunicati

Gli aiuti di stato per il pacchetto energia e clima

LIVORNO. Sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea è stato pubblicato pochi giorni fa l’adeguamento delle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. Questi aiuti, concessi su autorizzazione della Commissione europea, devono soddisfare determinati criteri che la stessa commissione provvede a diramare attraverso appositi orientamenti e discipline che servono ad aiutare gli Stati membri, indicando in anticipo le misure che saranno ritenute compatibili con il mercato comune, e la cui autorizzazione risulterà quindi accelerata. La disciplina serve anche a prevenire la concessione di aiuti di Stato non ben mirati o eccessivi, che oltre a distorcere la concorrenza possono risultare controproducenti per la realizzazione degli obiettivi ambientali.

Obiettivi ribaditi più volte dall’ Ue che reputa che il livello di tutela dell´ambiente non sia sufficientemente elevato e che quindi occorra una maggiore azione da parte dei governi che spingano a loro volta le imprese a migliorare i propri standard. Per rimediare a questa carenza e per dare un sostegno ai governi affinché varino norme volte a garantire che le imprese paghino per l´inquinamento che causano (ad esempio mediante tasse o sistemi di scambio dei diritti di emissione), o si conformino a determinate norme ambientali, si giustifica il ricorso agli aiuti di stato, senza incappare nella violazione della concorrenza. Aiuti che dovranno servire ad incentivare le imprese private a investire maggiormente nella protezione ambientale, o per sgravarle da oneri finanziari relativamente elevati, in modo da poter introdurre una politica ambientale generale più restrittiva.

Questa nuova disciplina di aiuti di stato introduce nuove disposizioni che adeguano i temi oggetto di aiuti (tempestivo adeguamento alle norme, studi in materia di ambiente, teleriscaldamento, gestione dei rifiuti ) al pacchetto sull´energia e il cambiamento climatico che la Commissione sta predisponendo, sulla base degli obiettivi 20-20-20 per il 2020, stabiliti nel marzo 2007 dal Consiglio europeo.

La Commissione sta promuovendo in questo ambito misure politiche, relative tra l´altro all´energia rinnovabile e allo scambio di diritti di emissione, introducendo meccanismi di mercato intesi a garantire che chi inquina paghi per il danno causato e che vengano promosse tecnologie più compatibili con l´ambiente.

Per questo motivo, la nuova disciplina degli aiuti per la tutela dell´ambiente costituisce una parte importante del pacchetto energia e cambiamenti climatici, con l’intento di fornire agli Stati membri e all´industria adeguati incentivi per aiutarli negli sforzi che dovranno sostenere.

In questa nuova disciplina gli aiuti sono divenuti molto più consistenti sia per le grandi imprese, dove le percentuali sono aumentate dal 30-40% al 50-60%, sia per le piccole imprese per cui l´intensità è aumentata dal 50-60% al 70-80%. A differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina del 2001 non viene più erogato un aiuto aggiuntivo per le regioni assistite o per gli impianti ad energia rinnovabile che soddisfano tutte le esigenze di un´intera comunità.

In materia di agevolazioni fiscali, la disciplina mantiene la possibilità di concedere incondizionatamente deroghe a lungo termine alla tassazione ambientale, purché le imprese interessate paghino almeno il minimo comunitario o se gli stati sono in grado di giustificare l’impossibilità di sostenere – da parte delle imprese - anche questa minima parte.

L´ammontare degli aiuti è basato sugli investimenti aggiuntivi necessari per realizzare un livello di tutela ambientale comparabile, per esempio, a quello di un impianto conforme a norme obbligatorie o, qualora non vi siano norme, a un metodo di produzione più compatibile con l´ambiente. Non si concedono quindi aiuti sul totale degli investimenti.

Le imprese che vogliono migliorare il proprio livello di tutela dell´ambiente e hanno intenzione di chiedere aiuti in tal senso dovranno quindi mettersi in contatto con l´autorità del proprio Stato preposta all´erogazione degli aiuti ambientali, che a sua volta dovrà seguire i criteri previsti dalla disciplina comunitaria.

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