[07/03/2008] Comunicati

Legno, nuove regole per utilizzo clotianidin ed etofenprox

LIVORNO. Il clotianidin e l’etofenprox potranno essere utilizzati come principi attivi per preservare il legno ma solo se non comporteranno rischi per la salute umana e per l’ambiente. La Commissione europea ha stabilito che le due sostanze potranno essere iscritte nell’allegato I della direttiva 98/8/ce relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (quelli che tutti noi conosciamo come pesticidi non agricoli). Gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 31 gennaio 2009 e dovranno applicare le nuove regole a partire dal primo febbraio 2009.

I biocidi sono principi attivi necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati, ma sono anche in grado di creare rischi per le persone, gli animali e l’ambiente. I rischi possono essere di vario tipo e non sempre uguali proprio perché ciò dipende dalle proprietà intrinseche della sostanza e dai relativi tipi d’impiego.

Ecco perché il legislatore europeo ha elaborato un quadro normativo relativo all’immissione sul mercato dei biocidi ai fini della loro utilizzazione prefiggendosi un elevato livello di protezione delle persone, degli animali e dell’ambiente. Ha fissato un elenco di principi attivi da esaminare prima di essere immessi sul mercato e prima di essere utilizzati come principi attivi. E lo ha fatto anche per le sostanze utilizzate nel trattamento del legno.

Quindi proprio perché potenzialmente pericolosi il clotianidin e l’etofenprox , sono stati sottoposti a un esame preventivo dei rischi. Durante la 2° fase del programma decennale per l’esame sistematico di tutti i principi attivi in commercio l’Ue ha identificato un rischio “inaccettabile”per la salute umana nei casi in cui il legno trattato con clotianidin venga utilizzato in esterno, ma non a contatto con il terreno o l’acqua, e un rischio accettabile per l’etofenprox solo in caso di uso stagionale e intermittente (fino a 3 mesi l’anno).

Dunque gli stati membri, sulla base di quanto affermato dalla Comunità, a partire dal primo febbraio 2009 potranno rilasciare, modificare o revocare le relative autorizzazioni e registrazioni per l’utilizzo di tali sostanze per preservare il legno: nel caso del clotianidin impiegato per il trattamento di legno destinato ad essere utilizzato in esterno, le autorizzazioni saranno concesse previa presentazione di dati che dimostrino che il prodotto può essere utilizzato senza rischi inaccettabili per l’ambiente; mentre nel caso del etofenprox utilizzato per i prodotti destinati ad essere utilizzati tutto l’anno, le autorizzazioni saranno concesse previa presentazione dei dati relativi all´assorbimento cutaneo, al fine di dimostrare che detti prodotti possono essere utilizzati senza rischi inaccettabili per la salute umana.


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