[04/03/2008] Aria

Emissioni in atmosfera, il no della Provincia deve essere motivato

LIVORNO. Se un´impresa di falegnameria artigiana vuole ottenere l’autorizzazione all’emissione in atmosfera per il nuovo impianto di aspirazione trucioli e segatura di legno con silo esterno deve chiedere l’autorizzazione alla provincia. L’ente può negarla, ma il “no” non può essere fondato soltanto sul parere di non conformità urbanistica del comune.

Lo afferma il Tribunale amministrativo del Veneto con sentenza di questo mese che dà ragione al falegname e torto alla Provincia di Treviso.

La Provincia di Treviso infatti ha respinto la richiesta di autorizzazione all’emissione richiamando il parere negativo del Comune di Carbonera. Per il Comune non era possibile che la ditta si avvalesse dell’autorizzazione in via generale (almeno fino alla rimozione della non conformità urbanistica) perché la porzione del fabbricato sede dell’attività si trovava, secondo il Piano regolatore generale, in zona territoriale destinata a nuovi complessi insediativi e in zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica e ambientale.

Mentre per l’azienda ricorrente la Provincia nell’esercizio dei propri poteri organizzativi, doveva valutare la compatibilità dell’intervento dell’impianto con le esigenze e gli interessi ambientali e non sulla base degli interessi urbanistici di competenza del comune.

Per il tribunale dunque la censura si presenta fondata perché la Provincia non fa espresso riferimento nel suo provvedimento a incompatibilità ambientali e sanitarie così come previsto dalla normativa.

L’articolo 272 del Codice ambientale al terzo comma infatti prevede che la Provincia può, con proprio provvedimento, negare l’adesione all’autorizzazione per l’emissioni in atmosfera ma nel caso in cui siano presenti particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

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