[29/02/2008] Comunicati

Radiazioni ottiche artificiali, nuove misure di sicurezza per i lavoratori

LIVORNO. Nuove regole per la tutela dei lavoratori: allungato l’elenco delle sostanze chimiche contenute nel Dlgs 626/1994 e misure di prevenzione e protezione ad hoc per i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali durante la loro attività. Mentre con decreto del Ministero del lavoro del 4 febbraio 2008 (pubblicato in Gazzetta ufficiale di due giorni fa) vengono aggiunte nuove sostanze nell’allegato VIII-ter del Dlgs 626/1994 per le quali sono previsti precisi valori massimi di esposizione dei lavoratori, il Governo approva in prima lettura il 27 febbraio 2008 le misure di sicurezza e di salute relative alla esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.

Lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri (ormai infatti è invalsa la prassi secondo cui il Governo, prima di deliberare definitivamente i decreti, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulla materia, e ne accoglie eventualmente i pareri e le osservazioni) è finalizzato a trasporre sul piano nazionale le norme contenute nella direttiva 2006/25/Ce.

La direttiva stabilisce valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione, rispetto dei valori limite di esposizione, informazione sui rischi, sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a radiazioni elettromagnetiche artificiali nella gamma di lunghezze d’onda comprese tra 100 nm (nanometri ossia l’unità di lunghezza corrispondente a 10-9 metri) e 1 mm (millimetri). E nell’ambito di tale categoria, la direttiva distingue le radiazioni laser da quelle ottiche incoerenti (ossia quelle diverse da quelle laser). La prima versione della direttiva però, a differenza dal testo definitivo ue estendeva gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro anche alle radiazioni di origine naturale, come i raggi solari e il fuoco.
Dunque secondo il testo definitivo ue in caso di lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali, scatta per il datore di lavoro l’obblighi di valutare i rischi (sulla base delle metodologie di calcolo elaborate dalla Commissione elettrotecnica internazionale e dal Comitato europeo di normalizzazione); di disporre le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori esposti; di rispettare i valori limite di esposizione; di informare i lavoratori sui rischi e di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.
Perciò in base al disposto comunitario (che lo stato italiano dovrà rispettare e recepire entro il termine fissato dalla direttiva ue del 21 aprile 2010) il datore di lavoro dovrebbe eliminare le radiazioni alla fonte o, solo se non possibile, ridurle al minimo applicando le tecnologie offerte dal progresso tecnico. L’esposizione alle radiazioni non deve comunque mai superare i valori limite stabiliti. E se ciò dovesse accadere, il datore di lavoro deve adottare opportune misure per ridurre l’esposizione dei lavoratori, tra cui: cambio di attrezzature e metodologie di lavorazione; limitazione temporale del lavoro; utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale.

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