[14/02/2008] Rifiuti

Rifiuti, il recupero di materia secondo l´Ue, l´Italia e la Toscana

LIVORNO. L’Ue, l’Italia e la regione Toscana riconfermano la gerarchia della gestione dei rifiuti (prevenzione recupero di materia, recupero di energia e smaltimento). Lo schema di direttiva Ue detta obiettivi e scadenze a cui gli Stati devono adeguarsi: entro il 2020 un livello di riutilizzazione e riciclaggio globale di almeno il 50% per i rifiuti solidi urbani e del 70% per i residui di costruzione, demolizione, industriali e di produzione.

Il legislatore europeo (nella direttiva in itinere pubblicata in gazzetta ufficiale del 29 novembre 2007 e adesso in fase di seconda lettura da parte del Parlamento Ue, che dovrebbe prevedibilmente approvarla entro l´estate) stabilisce che il riutilizzo e il riciclaggio di materia debbano essere preferiti alla valorizzazione energetica del rifiuto mediante incenerimento nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico. Rimane anche, l’approccio basato sul ciclo di vita offrendo la possibilità agli Stati membri di discostarsi dalla gerarchia quando la valutazione del ciclo di vita e dei costi/benefici indichino chiaramente che un´operazione di trattamento alternativo dia risultati migliori per uno specifico flusso di rifiuti.

C´è da sottolineare tuttavia che nell´allegato 2 allo schema di direttiva europea, tra le operazioni di recupero si indica al primo punto dell´elenco «l´utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia».

Il legislatore italiano in linea con la direttiva Ue stabilisce un ordine di priorità fra il riutilizzo, il riciclo, le altre forme di recupero di materia e il recupero di energie. E al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero prevede la possibilità da parte delle autorità competenti e dei produttori di promuovere l’analisi dei cicli di vita dei prodotti.

La Comunità Ue inoltre introduce la definizione di riutilizzo e riciclaggio (cosa che il legislatore italiano non fa) distinguendole esplicitamente dal recupero di energia .

L’Ue definisce infatti, il “riciclaggio” come il ritrattamento di materiali o sostanze presenti nei rifiuti attraverso un processo produttivo mediante il quale essi producono o sono incorporati in nuovi prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Precisa inoltre che l’operazione di riciclaggio comprende il ritrattamento di materiale organico, ma non comprende il recupero di energia, la conversione per l’impiego come combustibile, i processi che comportano una combustione o l’utilizzo come fonte energetica compresa l’energia chimica o le operazioni di colmazione.

Dunque l’Ue sembra preferire nel testo attualmente in seconda lettura i trattamenti di recupero all’inceneritore (a sua volta preferito alla discarica) perchè suscettibile di valorizzare il rifiuto come materia. Alcune operazioni di recupero infatti possono dar vita a materie secondarie che non sono più rifiuti, ma sostanze utilizzabili in un ciclo produttivo. Introduce quindi, un meccanismo giuridico che consente anche di chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale e possa essere riclassificato come prodotto materiale o sostanza secondaria. Ma rimanda al futuro: entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva la Commissione si ripromette di determinare i criteri di efficienza e di qualità da soddisfare affinché determinate categorie di rifiuto possono essere considerate materiale, sostanze o prodotti secondari.

Non è da meno il legislatore italiano che fissa al 31 dicembre 2008 il termine ultimo per rivedere le caratteristiche che i materiali ottenuti tramite i metodi di recupero devono avere per essere considerati materie, sostanze o prodotti secondari (contenuti nei vigenti decreti ministeriali).

In Toscana per favorire l’impiego di materiali secondari è prevista una serie di obblighi (adesso anche sanzionati) in capo agli enti pubblici: per gli appalti pubblici già dal 2006 vige il capitolato tipo finalizzato a favorire l’uso di materiale inerte riciclato ottenuto da rifiuti dei processi di costruzione e demolizione; la nuova legge sulla gestione dei rifiuti riconferma l’obbligo dell’utilizzo di almeno il 40% del fabbisogno di carta riciclata e di manufatti in plastica riciclata.

La Toscana fissa anche l’obiettivo regionale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al 55% nel 2010 (che il Presidente Martini prevede di portare al 65% entro il 2012). Obiettivi ambiziosi se si parte dai datti attuali che certificati da Arrr (Agenzia regionale recupero risorse) indicano un aumento della produzione totale procapite nel 2006 rispetto al 2005 del’1,1% e una raccolta differenziata ferma ad una percentuale media del 33,42% ( contro il 33,28 dell’anno precedente.)

Va poi sottolineato che se non si interviene (fin da ora e sulla base della legislazione vigente) con una forte spinta sul lato dell’impiantistica intermedia, quella cioè che permette di “lavorare” i materiali raccolti in maniera differenziata, tra cui impianti di compostaggio e di selezione, è impensabile spingere sulle più alte performance di raccolta differenziata, perché non si saprebbe poi dove collocare le frazioni intercettate. Oltretutto, come sottolinea il correttivo al codice ambientale nell’articolo delle definizioni, la raccolta differenziata è quella “raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.”


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