[05/02/2008] Energia

Emission trading: ecco come cambierà lo schema

LIVORNO. Nel pacchetto recentemente presentato dal presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, all’Europarlamento, per l’ottenimento degli obiettivi tre 20 entro il 2020 (abbattimento del 20% delle emissioni di gas serra aumento della quota di energia prodotta con fonte rinnovabile al 20% e risparmio dei consumi energetici del 20%) si prevede di ricorrere ancora al sistema dell’emission trading, ma l’attuale schema subirà sostanziali modifiche.

Lo schema mission trading è stato introdotto nel 2005 per ridurre i costi del protocollo di Kyoto e per far ricadere in maniera equiparata la riduzione dei gas climalteranti tra le aziende responsabili dell’inquinamento. Il meccanismo funziona attualmente sul principio del “cap and trade” , che consiste sostanzialmente nel fissare un tetto comune di emissioni da parte dell’Unione europea, che verrà ripartito poi attraverso il piano nazionale di allocazione (Pna), predisposto da ogni stato membro, tra gli impianti. Le aziende che dimostreranno di essere state in grado di ridurre le proprie emissioni inquinanti al di sotto di tale quota, potranno allora vendere i titoli eccedenti, mentre al contrario quelle in debito, dovranno acquistarli, all’interno di un apposito mercato.

Attualmente è in corso il piano di allocazione del periodo 2008-2012, secondo le prescrizioni fatte dalla commissione europea, che riguarderà ancora una volta quattro grandi settori, che sono quello della produzione energetica, del comparto siderurgico, l’industria mineraria e il settore della produzione cartaria.

Ma potrebbe essere l’ultimo elaborato sulla base dei principi standard. Le novità che si prevedono di introdurre per il prossimo periodo (2013 – 2020), riguardano innanzitutto le modalità di assegnazione e di ripartizione tra gli impianti che verranno stabilite direttamente dall’Unione europea, senza il contributo degli stati membri. Quindi i piani nazionali di allocazione non esisteranno più.

Anche il sistema di attribuzione delle quote alle aziende subirà profondi modifiche: dalla distribuzione gratuita (come funziona attualmente) si passerà alla distribuzione delle quote attraverso aste onerose e la parte di quote a pagamento crescerà in maniera annuale sino a diventare il 100% nel 2020.

La partecipazione al meccanismo delle quote verrà estesa anche al comparto petrolchimico, a quello del trasporto aereo, dell’alluminio e dell’ammoniaca.
Inoltre sarà ampliato il raggio delle sostanze climalteranti sottoposte a riduzione: non più solo la CO2 ma anche il protossido di azoto (N2O) e i perfluorocarburi.
Riguardo al sistema degli scambi di quote di riduzione, si prevede che vi siano collegamenti con altri schemi nazionali e regionali e i crediti da progetti da implementare nei paesi in via di sviluppo potranno essere compresi in una percentuale compresa tra il 30 e il 50%.
Saranno infine esclusi i crediti da progetti di riforestazione o nuova piantumazione perché la rendicontazione non dà garanzie sufficientemente attendibili. Già ma chi ha l’incarico di verificare quali sono le quote di Co2 emesse e se quindi il sistema delle quote è più o meno rispettato, così da contabilizzare in più o in meno le attività svolte nell’ambito dei meccanismi di emission trading?
Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 che recepisce la direttiva ES, attribuisce il ruolo di autorità nazionale competente per l´attuazione della direttiva ad uno specifico Comitato nazionale.

Il comitato suddetto riconosce anche la figura e il ruolo dei verificatori, ovvero di coloro che avranno il compito di verificare se la quota di emissioni assegnata e dichiarata annualmente dal soggetto gestore dell’impianto, è stata rispettata o meno. Le dichiarazioni annuali delle emissioni effettive di Co2 da parte dei gestori devono infatti essere verificate da un soggetto terzo indipendente, che deve rispondere a specifiche caratteristiche: «La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere: le disposizioni della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica e infine tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell´impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati».

Per svolgere le attività di verificatori è necessario ottenere il riconoscimento da parte del Comitato nazionale e si entra così a far parte di un elenco di verificatori accreditato, che potranno accedere ad un sistema interno di scambio di informazioni, inerenti alle problematiche riscontrate durante l´attività di verifica.



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