[04/02/2008] Rifiuti

Dalla Tarsu alla Tia, giuridicamente parlando

UDINE. Il decreto legislativo 5071993 disciplina la TARSU con effetto dal 1.1.1994. Accanto alla TARSU, a tutt’oggi applicata da una parte dei Comuni italiani, vede la luce la TIA, istituita dall’art. 49 del decreto legislativo 22/97, applicata da altri Comuni. Il presupposto sia della Tarsu che della Tia è l’occupazione o la detenzione o la conduzione di locali e aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Tuttavia le due prestazioni pecuniarie si differenziano ontologicamente, sotto il profilo economico-finanziario, perché la prima è una tassa che, come tale, copre solo parzialmente i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il residuo a carico dell’ente locale; la seconda è una tariffa strutturata a copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che, pertanto, non devono più pesare, attraverso il bilancio comunale, sulla fiscalità generale.

Sbrigativamente, il legislatore, con la legge 248/2005, ha attribuito alla competenza del giudice tributario anche le controversie relative alla TIA, pur avendo questa natura di “tariffa” e non di “tassa”. La natura giuridica di alcune categorie di entrate degli enti pubblici deve essere dedotta dal modo in cui il rapporto di utenza è disciplinato.

Quando l’ente pubblico assume la titolarità di un servizio pubblico, affidandone a terzi la gestione in regime privatistico (id quod plerumque accidit ) per soddisfare, nell’ambito del rapporto di utenza, l’adempimento di prestazioni ai singoli “clienti” dietro pagamento di un prezzo corrispettivo, com’è nel caso della TIA, non siamo più nel campo delle obbligazioni tributarie ma in quello delle obbligazioni di diritto privato, la cui fonte è il contratto ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico ex art. 1173 C.C : in regime di TIA, la denuncia di inizio occupazione, variazione o cessazione assume la natura di dichiarazione di volontà idonea a produrre la nascita della obbligazione civilistica tariffaria.

La connotazione civilistica della TIA si rinviene anche nel decreto legislativo 152/2006 che ha soppresso, a partire da una certa data, la vecchia TIA : la tariffa di cui all´articolo 49 del decreto 22/1997 viene sostituita da una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti, con riferimento alla quale il legislatore ha adoperato esplicitamente la locuzione “corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.

La nuova TIA si allontana ancor più chiaramente dalla categoria della tassa e si configura come un prezzo corrispettivo pagato da chi usufruisce del servizio di gestione del ciclo integrale di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, nell’ambito di un rapporto sinallagmatico (ogni parte assume l´obbligazione di eseguire una prestazione, di dare o di fare, in favore delle altre parti contraenti in quanto queste a loro volta assumono l´obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore) di tipo privatistico.

Da Tutto ciò consegue, tra l’atro, che vano si presenta ogni tentativo di non applicare l’IVA sull’importo imponibile della Tariffa, solo perché il legislatore del 2005, nella sua arbitrarietà, ha voluto attribuire alla competenza delle Commissioni Tributarie le controversie di utenza relative alla tariffa d’igiene ambientale, pur non avendo natura di tassa.
Come contropartita, però, si ha che il sistema della tariffa tutela meglio l’utente il quale può vantare, nel regime tariffario, una serie di diritti : dal diritto alla esistenza al diritto alla funzionalità del servizio rifiuti, dal diritto all’erogazione del servizio secondo standard di qualità al diritto al risarcimento dei danni in caso di malfunzionamento del servizio per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore.

*giudice tributario

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