[01/02/2008] Urbanistica

Beni paesaggistici, la preminenza è dello Stato

LIVORNO. La Corte Costituzionale in materia di paesaggio attribuisce allo Stato l’esclusiva: il ministero dei Beni culturali coordina infatti l´elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano i beni paesaggistici. Lo ha detto la Corte Costituzionale nel novembre 2007 (con sentenza in materia di competenza fra stato e regioni) e lo conferma il nuovo codice paesaggistico approvato dal Consiglio dei ministri.

Per la Corte il ricorso promosso dalla Regione Toscana assieme alla Calabria e al Piemonte è infondato perché il ruolo delle regioni in materia di paesaggio non è limitato e non è ridotto dalla partecipazione dello Stato. Per il nuovo codice la pianificazione è strumento di tutela e disciplina del territorio. Per questo le soprintendenze emetteranno parere vincolate sugli interventi previsti sul territorio e sulle autorizzazioni rilasciate dai comuni.

La modifica del codice si inserisce in un momento in cui a livello nazionale si discute su che cosa debba intendersi per governo del territorio e sulla necessità di riscrivere una nuova legge urbanistica, che l´attuale crisi di governo però non renderà possibile ottenere. La Toscana ha provato a dare una risposta al problema con la legge sul "Governo del territorio", ma dovrà comunque adesso fare i conti anche con le nuove regole previste dal Codice Rutelli.

La definizione di governo del territorio compare per la prima volta nella costituzione italiana dopo la riforma del titolo V (che ingloba la materia urbanistica) e la Toscana ha provato a definirlo come "l’insieme delle attività relative all’uso del territorio, con riferimento sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e gestionali, riguardanti la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali". Non solo: il legislatore toscano prevede una pianificazione integrata, partecipata e attribuisce allo statuto del piano di indirizzo territoriale regionale valore di piano paesaggistico.

Dallo Stato però, arriva un segnale chiaro: centralizzare la materia del paesaggio perché – così come afferma la Corte costituzionale – il paesaggio è un valore primario e assoluto prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo del territorio. Anche se è difficile scindere le due materie e stabilire quando inizia il governo del territorio e quando termina la tutela del paesaggio. Ed altrettanto difficile risulta trovare una piena cooperazione, in termini operativi, tra le competenze esclusive dello Stato così come gliele affida l’art. 117 della Costituzione sulla tutela del paesaggio e quelle del governo del territorio che è materia di competenza concorrente delle regioni.
In questo situazione sarebbe quindi quanto mai necessaria una nuova legge urbanistica per colmare gli inevitabili "bisticci" e sovrapposizioni di competenze che questa situazione potrebbe ingenerare. Necessaria ma probabilmente non sufficiente se non si riuscirà ad applicare quel principio di sussidiarietà che impedisce un atteggiamento cooperativo da parte dei vari enti.

Tra le altre modifiche apportate dal nuovo codice paesaggistico si prevede l’istituzione di un apposita struttura tecnica incaricata di assistere i comuni e di intervenire per la demolizione di opere abusive.

Materia su cui era intervenuta anche la legge finanziaria 2008, stanziando 15 milioni di euro all’anno fino al 2010 sia per le demolizioni sia per disincentivare l’esecuzione di lavori senza titolo o difformi dalle regole e dagli strumenti urbanistici.
Il codice introduce anche l’obbligo di rivedere entro un anno i vincoli paesaggistici esistenti allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo ossia inedificabilità assoluta, o entro certi limiti e con prescrizioni precise e certe.

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