[28/03/2006] Elettrosmog

Telefonia: le antenne nei siti sensibili solo se veramente necessarie

VENEZIA. Se una compagnia telefonica vuole installare antenne per la telefonia mobile vicino ad asili, scuole, ospedali, case di cura, aree per il gioco e lo sport (cosidetti “siti sensibili” previsti anche dalla legge regionale della Toscana), il comune può chiedere ai gestori di dimostrare che l’installazione dell’antenna sia indispensabile ai fini della copertura del servizio.

Spetterà quindi all’operatore, quando proporrà le proprie esigenze all´interno del piano comunale delle installazioni, dimostrare che gli impianti debbono essere realizzati proprio in quel luogo, avviando così un confronto con l’amministrazione comunale per valutare le opposte esigenze.

Lo afferma una sentenza del Tar del Veneto che dà ragione al Comune di Padova e torto a Wind che aveva ricorso contro una variante per l’adozione del nuovo regolamento edilizio, che ha posto il divieto di installazione delle infrastrutture di telefonia mobile nei siti sensibili e per le stazioni radio base con potenza di emissione superiore a 150 watt, nelle zone territoriali omogenee A, B, C, e introdotto il criterio dell’altezza in base al quale gli operatori sono tenuti a rispettare rigide minuziose prescrizioni nell’installazione, subordinando l’installazione dei nuovi impianti alla emanazione di uno specifico regolamento comunale.

«Il Comune quindi non può ostacolare l’esercizio del servizio di telefonia mobile - dice Guglielmo Saporito per Lexambiente - ma gli è consentito di verificare la possibilità di localizzazioni alternative, attuando la legge L. 36/01 sull’elettrosmog. Al gestore non può quindi essere preclusa in assoluto una zona di installazione, ma per costruire l’antenna vicino a scuole ed ospedali deve dimostrare di non poter assicurare altrimenti il servizio».

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