[04/12/2007] Energia

Elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in arrivo le nuove regole

LIVORNO. Sono in arrivo le nuove regole per il rilascio delle garanzie d’origine dell’elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento: con decreto, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato le procedure tecniche definite dal Gestore dei servizi elettrici (Gse). Nei prossimi giorni il Gse provvederà a pubblicare la procedura nella sezione cogenerazione del proprio sito e la procedura per richiedere il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento degli impianti che, fino al 31 dicembre 2010, coincidono con la definizione fornita dalla Delibera 42/02 stabilita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg).

Secondo tale disposto la cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un significativo risparmio rispetto alla produzione separata. In generale le centrali termiche per la produzione di energia elettrica hanno una bassa efficienza energetica perché trasformano in energia elettrica solo una parte dell’energia termica contenuta nei combustibili fossili e disperde la rimanente nell’ambiente. Ma tale residuo può essere benissimo utilizzato sottoforma di calore dallo stesso impianto o per usi civili come il riscaldamento. Gli impianti di produzione combinata fanno proprio questo: convertono energia primaria, di una qualsiasi fonte, in energia elettrica e in energia termica (calore) e le utilizzano. Però é bene sottolineare che le due dizioni “produzione combinata” e “cogenerazione” non sono equivalenti. La normativa vigente in Italia stabilisce che un impianto di produzione combinata può essere considerato impianto di cogenerazione soltanto se soddisfa determinati requisiti qualitativi.

Il Decreto Legislativo n° 79/99 infatti, ha dato mandato all’Aeeg di definire a quali condizioni la produzione combinata di energia elettrica e calore può chiamarsi cogenerazione e godere dei relativi benefici di legge. Quindi con la Delibera n. 42/02 ha stabilito che un impianto produce con caratteristiche di cogenerazione quando alcune grandezze caratteristiche del proprio funzionamento, quali il suo Indice di risparmio energetico (Ire) ed il suo Limite termico (Lt), sono rispettivamente maggiori di due valori limite fissati nella delibera stessa.

C’è da dire poi, che la produzione combinata può incrementare l’efficienza di utilizzo del combustibile fossile fino ad oltre l’80% e ciò può comportare dunque, la riduzione dei costi e delle emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra, rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore. Ecco perché il legislatore italiano riconosce a questi impianti una serie di benefici come l’esenzione dall’obbligo di acquisto di certificati verdi, ma il diritto a rilasciarli per quelli abbinati al teleriscaldamento; il diritto all’utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta in cogenerazione, dopo quella prodotta da fonti rinnovabili; i prezzi incentivanti per l’energia elettrica prodotta in cogenerazione da impianti di potenza inferiore a 10 Mva; la qualifica di Cliente idoneo sul mercato del gas naturale (per la sola quota di gas utilizzata in cogenerazione) e la possibilità di poter ottenere i certificati bianchi cioè quelli sull’efficienza energetica.

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