[07/11/2007] Comunicati

Attività commerciale troppo rumorosa? Può essere imposta chiusura anche senza regolamento regionale

LIVORNO. L’attività commerciale molto rumorosa può essere chiusa perché supera i limiti posti a tutela della salute. Lo dice il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Puglia con sentenza dell’ottobre scorso. Secondo il tribunale la disciplina del fenomeno dell’inquinamento acustico è si, di competenza regionale ma, in difetto di classificazione acustica del comune e in mancanza del relativo regolamento regionale trova comunque applicazione il sistema di misurazione del regolamento statale.

Il rumore accompagna da sempre la vita dell’uomo, ma solo da qualche tempo è stato riconosciuto come possibile fattore di inquinamento e soprattutto come minaccia alla salute. Può provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, creare pericolo per la salute, deteriorare gli ecosistemi, i beni materiali, i monumenti, l’ambiente abitativo o l’ambiente esterno.

Ed è questa la logica seguita dal legislatore nel 1995 con la legge quadro 447/1995. Questa infatti, è la prima legge che ha disciplinato in materia organica la questione del rumore e che ha fatto del bene salute dell’uomo l’oggetto principale della sua tutela. Prevede dunque, dei valori limite di emissione e immissione in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d’uso in cui dovrebbe essere diviso il territorio comunale cioè la così detta “zonizzazione” che ogni singolo comune è tenuto ad attuare.

Ma in realtà la classificazione acustica non è obbligatoria ed esiste a livello statale una sola disposizione che fa riferimento a un dovere comunale. Ovvero l’articolo 4 della legge quadro il quale stabilisce che spetta alle Regioni prevedere le modalità e le sanzioni per l’obbligo della classificazione delle zone a carico del comune. A parte il fatto che comunque non tutte le regioni hanno emanato la legge sull’inquinamento acustico, la legge quadro prevede inoltre che scadenze e sanzioni ci siano ma, soltanto nel caso in cui i comuni si trovino a dover formulare un nuovo piano urbanistico o particolareggiato. Questo significa che i comuni non sono obbligati a suddividere il territorio in zone acustiche se non nel momento in cui devono fare il nuovo piano urbanistico e secondo le modalità indicate dalla legge regionale. Se poi a questo si aggiunge il fatto che l’operazione è complessa e richiede competenze e disponibilità economiche, ne deriva che gran parte dei comuni italiani è sprovvisto della zonizzazione acustica.

Comunque sia, in mancanza della suddivisione del territorio e di una regolamentazione regionale che ne disciplina la misurazione la tutela della salute umana deve essere garantita e lo è – secondo il Tar Puglia – attraverso il rispetto dei limiti previsti dalla regolamentazione Statale.
Del resto le norme che disciplinano il fenomeno dell’inquinamento acustico hanno registrato un importate intervento legislativo di carattere costituzionale con il varo della legge di riforma del titolo V della Costituzione.

Infatti, l’art 117 della Costituzione, dopo aver sancito che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, delinea i rispettivi ambiti di competenza. Individua cioè, settori di legislazione esclusiva di pertinenza dello Stato, ambiti di legislazione concorrente (fra cui la tutela della salute ivi compresa la disciplina dell’inquinamento acustico), in cui opera una sorta di dualismo legislativo Stato-Regioni e materie devolute alla competenza residuale delle regioni. Discorso analogo per la potestà regolamentare.

Quindi – così come afferma il Tar della Puglia - la legislazione regionale adottata in una materia di legislazione concorrente può ricevere attuazione solo attraverso l’esercizio della omologa potestà regolamentare. Ciò significa - come anche posto in risalto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 376/2002 - che le norme regolamentari statali preesistenti rispetto alla riforma costituzionale permangono in vigore fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dalla regione. Dunque il regolamento in materia di inquinamento acustico rimane in vigore fino a quando non verrà emanato dalla regione un apposito disposto.

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