[19/10/2007] Rifiuti

Rifiuti speciali in Puglia solo se dimostrata l´assenza di alternative

LIVORNO. D’ora in poi chi trasporta rifiuti speciali in Puglia dovrà dimostrare di non avere alternativa: lo stabilisce la legge regionale di iniziativa popolare approvata oggi dal Consiglio regionale pugliese. In base alle nuove disposizioni i produttori e i trasportatori di rifiuti speciali provenienti da altre regioni dovranno dimostrare, sulla base di una precisa procedura, di non avere nessun’altra possibilità di smaltire i rifiuti presso impianti più vicini al luogo di produzione: chi produce e trasporta non ha il divieto di entrare ma deve provare che non c’è altro luogo prossimo e idoneo per smaltirli.

La legge regionale, comunque, rimane in linea con l’orientamento deal legislatore italiano il quale vieta di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi al di fuori delle regioni in cui sono prodotti, ma non lo vieta per quelli speciali. Per i rifiuti urbani infatti, il rispetto del principio di prossimità è un obbligo. Fatti salvi accordi tra Ambiti territoriali ottimali, i rifiuti urbani devono essere trattati nell’Ambito territoriale ottimale (Ato) dove sono prodotti garantendo comunque il rispetto degli obiettivi gerarchici di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, riciclo, recupero di materia ed energia, smaltimento.

Per i rifiuti speciali invece non esiste l’obbligo tassativo di smaltirli all’interno della regione in cui sono prodotti, ma il principio di prossimità costituisce comunque un obiettivo da perseguire. Una regola fra l’altro ribadita anche dalla giurisprudenza. In particolare nella sentenza del gennaio 2007 la Corte Costituzionale dichiarava contraria alla normativa statale la disposizione della legge regionale sarda perché faceva “divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale” senza fare distinzione fra gli urbani e gli speciali.

Il principio di autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani ordinari - stabilito espressamente, ora, dall’art. 182, comma 5, del Dlgs 152/06, ma, già in passato affermato dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 22/1997- non trova applicazione con riguardo alle tipologie di rifiuti speciali pericolosi, né a quelli speciali non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi e speciali non è possibile infatti preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza nello smaltimento. Peraltro, in vista della necessità, per tali categorie di rifiuti, che lo smaltimento sia effettuato nella maniera più appropriata in strutture specializzate, non presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale, in ordine logico va data priorità al requisito della specializzazione rispetto a quello della prossimità.

La legge regionale della Puglia quindi rispetta tali principi ma inserisce un ulteriore elemento di tutela per il suo territorio ossia la prova concreta della assenza di un impianto prossimo al luogo di produzione del rifiuto speciale dove poterlo smaltire. Un modo inoltre, per poter arginare (se pur in parte) l’ingente questione dei traffici illegali dei rifiuti.

Torna all'archivio