[15/03/2011] News

Ogm: l’Ue organizza un dibattito sulla valutazione dei rischi

LIVORNO. Chi è competente al rilascio delle autorizzazioni delle culture di mais Ogm nel periodo transitorio in cui le Regioni italiane non hanno ancora definito le modalità di applicazione del principio di coesistenza tra le forme di agricoltura trasgenica, convenzionale e biologica?

E' questa la domanda a cui dovrà rispondere a breve la Corte di Giustizia europea dato che è stata introdotta una nuova causa sull'argomento.

La questione ha inizio nel 2008 quando il Ministero delle politiche di sviluppo economico e rurale ha comunicato alla Pioneer (multinazionale) di non poter procedere allo stato "all'istruttoria della sua richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, già iscritti al Catalogo comune europeo". Perché nelle more dell'adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche, transgeniche, il ministero non può effettuare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione.

Ma per la Pioneer la pubblica amministrazione non ha alcun potere discrezionale in ordine alla autorizzazione per coltivazione di Ogm. Dunque, fa valere una violazione della normativa italiana del 2001 e di quella europea.

La materia, però, in Italia è stata ulteriormente disciplinata nel 2004. Ed è proprio il decreto del 2004 che introduce le disposizioni per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura trasgenica, convenzionale e biologica. Esso, in attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 2003 definisce, infatti, il quadro normativo minimo per la coesistenza tra i tre tipi di colture.

Prevede, poi, che siano le regioni e le province autonome ad adottare (e prevedeva come termine ultimo il 31 dicembre 2005) il piano di coesistenza. Ossia un piano contenente le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Dunque, nell'ordinamento italiano il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di Ogm iscritti nel catalogo comune europeo viene subordinato,all'osservanza di misure poste a garanzia di detto principio.

Secondo alcuni giudici italiani pronunciatesi sull'argomento, il ministero dell'Agricoltura deve portare avanti il procedimento per l'autorizzazione di ogm iscritti nel catalogo comune europeo senza attendere le decisioni delle Regioni, che sono chiamate a redigere e adottare i piani di coesistenza tra coltivazioni tradizionali e quelle transgeniche.  Il Consiglio di Stato comunque si è limitato ad affermare che il procedimento autorizzatorio non può subire arresti motivati dalla mancata adozione dei piani di coesistenza. Ma non ha indicato quale debba essere l'esito finale del procedimento autorizzatorio né come devono essere risolte le questioni di coesistenza.

Intanto la Commissione Ue ha denunciato la Polonia alla Corte di giustizia europea per applicazione scorretta della direttiva 2009/41/CE sulle operazioni per i micro-organismi Ogm. La Polonia non avrebbe rispettato l'obbligo di prendere le dovute misure per limitare eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente.  

La Commissione ha anche ingiunto alla Bulgaria di applicare le regole Ue sui micro-organismi Ogm.

La Bulgaria non ha soddisfatto la stessa direttiva violata dalla Polonia e per questo l'Ue ha avviato la procedura di infrazione.

La Polonia è stata rinviata alla Corte di giustizia europea anche per aver mancato agli obblighi Ue per il divieto e  la messa sul mercato e l'utilizzo di alimenti Ogm per gli animali. La Polonia non applicherebbe correttamente il regolamento  n. 1829/2003 che stabilisce una procedura di autorizzazione unica

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