[23/05/2013] News

Biocidi, la Commissione europea autorizza una nuova sostanza attiva

Il clorfenapir può essere adesso utilizzato come principio attivo nei biocidi. La Commissione europea ha infatti deciso di iscrivere la sostanza nell'apposito elenco (contenuto nell'allegato I della direttiva 98/8/ce relativa all'immissione sul mercato  dei biocidi): è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri la nuova direttiva che modifica la direttiva dei biocidi per estendere l'iscrizione del principio attivo.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 30 aprile 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva, ma applicheranno tali disposizioni a decorrere dal primo maggio 2015 al fine di permettere agli Stati stessi e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi obblighi e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati.

Per effetto della nuova direttiva il clorfenapir potrà essere utilizzato come preservante del legno ma, dato  che a livello unionale  non sono stati valutati tutti i possibili usi e scenari di esposizione, gli Stati dovranno valutarne i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa. Dunque, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, dovranno assicurare che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre i rischi rilevati a livelli accettabili.

Del resto i biocidi, che sono utilizzati per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati, possono creare una serie di rischi per la salute e l'ambiente.

Quindi, alla luce dei rischi identificati per la salute umana l'Ue ritiene opportuno che siano istituite procedure operative sicure, che i prodotti siano utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale e che siano autorizzati solo per uso professionale o industriale, a meno che nella richiesta di autorizzazione di un prodotto si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile mediante altri mezzi.

Mentre - in considerazione dei rischi rilevati per l'ambient - l'Ue ritiene opportuno che l'applicazione industriale o professionale avvenga in un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, e che, subito dopo il trattamento, il legno sia conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e che gli eventuali scoli di prodotti utilizzati come preservanti del legno e contenenti clorfenapir siano raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.

Sono stati individuati rischi inaccettabili per l'ambiente nei casi in cui il legno trattato con clorfenapir fosse destinato a essere utilizzato all'esterno. Per cui i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento del legno destinato ad essere utilizzato all'esterno (salvo qualora siano forniti dati che dimostrano che il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva del 1998, se necessario applicando misure appropriate di mitigazione del rischio).

Inoltre, l'Ue ritiene necessario che le disposizioni per il clorfenapir siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato dell'Unione parità di trattamento dei biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti il principio attivo carbonato di didecildimetilammonio, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

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