[09/05/2013] News

Ecco quando la Regione puņ vietare l'installazione di impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo

La Corte di giustizia europea nel 2011 ha affermato che è possibile vietare l'installazione di impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo all'interno di un sito Natura 2000. Il che può avvenire quando il divieto è conforme alle politiche ambientali ed energetiche dell'Unione; è contrario al principio della parità di trattamento e non va oltre quanto necessario per realizzare lo scopo perseguito (circostanze che devono essere accertate dal giudice nazionale).

Adesso il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) - con sentenza 3 maggio 2013, n. 674 -  accerta le circostanze e afferma che la legge regionale della Puglia (legge 31 del 2008) che contiene il divieto di localizzazione dell'impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo nei Sic e nelle Zps è conforme al diritto europeo e alla Costituzione. E lo fa in riferimento alla questione - appunto già affrontata dalla Corte Ue - relativa alla costruzione di un impianto eolico nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in area protetta classificata come sito di importanza comunitaria (Sic) e zona di protezione speciale (Zps).

Le richieste di nulla-osta per la realizzazione del un parco eolico sono state respinte dall'Ente parco e dalla Regione Puglia per ben due volte (nel 2006 e 2007). Perché secondo il regolamento regionale i Sic e le Zps sono ritenute in via assoluta "non idonee", in assenza di un piano regolatore degli impianti eolici che ha imposto alle società. Così il Tar della Puglia, adito dalle società richiedente, ha chiesto alla Corte Ue se il divieto assoluto e indifferenziato di localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nei Sic e nelle Zps costituenti la rete ecologica Natura 2000 sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con i principi desumibili dalle direttive in materia di energie rinnovabili e dalle direttive in materia di tutela dell'avifauna e dell'habitat naturale. E la Corte ha risposto positivamente.

E' la direttiva Habitat che istituisce una rete ecologica di aree protette di rilievo comunitario (Natura 2000) e di preminente valore per la salvaguardia della biodiversità europea. Una rete che si è formata e che si forma con l'aiuto degli gli Stati membri, i quali devono individuare una serie di siti, definiti d'importanza comunitaria - strategici per il conseguimento degli obiettivi della Ddrettiva - e di zone di protezione speciale per la salvaguardia dell'avifauna.

Quindi, nella programmazione e pianificazione territoriale, gli Stati devono tener di conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente a evitare che siano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

La direttiva impone agli Stati membri di adottare opportune misure per evitare, nei Sic e nelle Zps, il deterioramento degli habitat e le perturbazioni significative incidenti sulle specie per le quali tali zone sono state designate. Prevede pure che gli Stati membri possano adottare provvedimenti di protezione più rigorosi di quelli adottati dall'Unione. Provvedimenti però da adottare in conformità alle politiche ambientali ed energetiche (le quali hanno lo scopo, tra l'altro, di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, combattere i cambiamenti climatici, e promuovere lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili) e con i principi generali di diritto dell'Unione.

Quindi la disciplina più restrittiva dettata dal legislatore regionale risulta essere pienamente giustificata dai rischi di collisione, dalle perturbazioni e dall'effetto "barriera" che gli aerogeneratori producono costringendo gli uccelli a cambiare direzione e provocando, specialmente negli insediamenti di maggiori dimensioni, la perdita o la degradazione degli habitat naturali.

Si tratta di effetti pregiudizievoli peculiari degli impianti eolici, che viceversa possono non sussistere per altre tipologie di impianti e che perciò giustificano l'introduzione di un regime di divieto assoluto nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000.

Inoltre, il divieto di legge si limita ai soli aerogeneratori e non riguarda altre forme di produzione di energie rinnovabili e si applica esclusivamente ai nuovi impianti eolici a fini commerciali, restando salva la possibilità di realizzare aerogeneratori finalizzati all'autoconsumo con potenza pari o inferiore a 20 kW.

Ne discende che la legge regionale della Puglia (in particolare l'articolo 2 della 31 del 2008) non contiene divieti sproporzionati o discriminatori e risulta perciò compatibile con le direttive europee in materia di energie rinnovabili e di tutela dell'avifauna. Non solo, la norma regionale non viola neanche la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni previsto dalla Costituzione. Infatti il Dm 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Zsc) e a Zone di protezione speciale (Zps)" prescrive che le Regioni vietino in modo assoluto e generalizzato la costruzione di nuovi impianti eolici nelle Zsc e nelle Zps, con la sola eccezione dei progetti già depositati, degli interventi di sostituzione ed ammodernamento e degli impianti per autoproduzione inferiori a 20 kW.

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