[22/04/2013] News

Valutazione d'impatto ambientale, i cittadini sono davvero informati dei progetti sul territorio?

I cittadini hanno diritto a partecipare ai processi decisionali in materia ambientale, come quelli relativi ai progetti da sottoporre a Via; hanno diritto a essere informati anche mediante la pubblicazione di veri e propri avvisi sui quotidiani, ma quali siano le specifiche modalità attraverso cui la pubblicità va garantita non è espresso dal legislatore.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale delle Marche (Tar) - con sentenza 18 aprile 2013, n. 302 - in relazione all'autorizzazione unica (Aia) rilasciata dalla Regione Marche per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse della potenza di 999 kW, e la contestazione dal punto di vista dell'impatto ambientale di altra ditta agricola vicina.

La vicenda ha inizio nel 2010, quando una società agricola presenta alla Regione istanza di rilascio dell'Aia. Successivamente, però, la società abbandona il progetto ed è posta in liquidazione. Ma nel 2011 con istanza pervenuta alla Regione il titolare di ditta individuale richiede il riavvio della pratica, dichiarando di avere acquistato i diritti dalla società agricola posta in liquidazione. E con contestuale istanza alla Provincia di Fermo il titolare chiede l'avvio della procedura di Via.  Però, sempre nello stesso anno, il titolare chiede di annullare la precedente istanza di riavvio della pratica del 2010 e, contestualmente, una nuova Aia, ma sempre sulla base del medesimo progetto.

Nel frattempo la Regione, ritiene di poter prescindere dagli esiti della procedura di Via, ma nel corso della conferenza di servizi lo stesso proponente insiste affinché si attenda l'esito della Via. E la conferenza approva il progetto.

Sono, quindi avviati due distinti procedimenti, l'uno finalizzato al rilascio del parere Via da parte della competente Provincia di Fermo, l'altro all'ottenimento dell'autorizzazione unica da parte della Regione. Ebbene, tenuto conto del fatto che la contestazione della ditta agricola vicina si è concentrata sul punto di vista dell'impatto ambientale, le sue ragioni avrebbero ben potuto essere esposte nell'ambito del procedimento di Via. Questo procedimento è stato pubblicizzato secondo le modalità previste dalla legge (pubblicazione di avviso su un quotidiano e all'albo pretorio dei Comuni interessati), per cui il singolo cittadino è stato messo in condizioni di sapere dell'esistenza del procedimento.

E' la Convenzione di Aarhus che stabilisce il diritto, per il pubblico interessato, di partecipare ai processi decisionali relativi all'autorizzazione di determinate attività, per lo più di natura industriale, aventi impatto ambientale significativo, nonché all'elaborazione di piani, programmi, politiche e atti normativi adottati dalle autorità pubbliche. Agli interessati deve essere garantita la possibilità di presentare osservazioni, di cui le autorità pubbliche devono tener conto, tant'è che assicura la partecipazione nella procedura di autorizzazione di talune attività specifiche generalmente nell'ambito delle procedure d'impatto ambientale, che prevedono meccanismi di consultazione delle comunità locali.

La direttiva Via stabilisce che i progetti da sottoporre alla valutazione (e quindi essa non si applica al procedimento di Aia previsto all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003) debbono essere pubblicizzati, ma non stabilisce specifiche modalità attraverso cui la pubblicità va garantita. Infatti, stabilisce che "Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale [...] e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni...".

Il legislatore italiano (art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003) contempla espressamente l'ipotesi in cui, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sia necessaria la Via. A tal riguardo, prescrive che il termine perentorio di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione sia computato al netto del termine per la conclusione della procedura di Via. Il principio di unicità del procedimento è posto a favore del soggetto proponente. Ma non può invocarsi il ritardo della pubblica amministrazione dove la richiesta di differimento sia stata avanzata dal proponente stesso. 

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