[16/04/2013] News

Chi inquina paga, un principio sempre disatteso: il Tar del Friuli riporta ordine sull'obbligo di bonifica

Il proprietario del suolo, se non responsabile dell'origine del fenomeno di inquinamento che vi impatta, non può essere obbligato a effettuare la bonifica o la messa in sicurezza del luogo: tale obbligo è a carico di del responsabile, che vi ha dato causa a titolo di dolo o colpa.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia (Tar) - con sentenza 9 aprile 2013, n. 229 - in riferimento a un provvedimento del Ministero dell'ambiente all'esito della Conferenza di servizi decisoria nella parte che ha posto a carico della ditta Acegas Aps spa (gestore di un impianto di depurazione) alcune prescrizioni relative alla bonifica del sito di interesse nazionale di Trieste, e specificatamente la rimozione di alcuni cumuli di terreno inquinato.

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sono disciplinati dal Codice ambientale (al Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006) il quale definisce le procedure, i  criteri  e  le  modalità  per  lo  svolgimento  delle  operazioni necessarie  per  l'eliminazione  delle  sorgenti  dell'inquinamento e  per   la   riduzione   delle  concentrazioni  di  sostanze inquinanti. Il Codice li definisce nel rispetto dei principi e delle norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga": un principio che impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.

Seguendo il rispetto del principio "chi inquina paga" la disciplina sulla bonifica, quindi, si ispira al concetto secondo cui l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione d'inquinamento, è a carico unicamente al responsabile dell'inquinamento, che potrebbe benissimo non coincidere con il proprietario ovvero il gestore dell'area interessata.

Inoltre, l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente "in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

Dunque, a carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi di bonifica, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi. Nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell'inquinamento, o di mancata individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla pubblica amministrazione competente. La pubblica amministrazione potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, quando la rivalsa non va buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi.

Fra l'altro, l'obbligo di procedere alla bonifica dell'area non potrebbe neanche essere desunto dall'applicazione della previsione codicistica contenuta nell'art. 2051 c.c. (che regolamenta la responsabilità civile del custode). A prescindere da ogni considerazione relativa all'aspetto temporale della problematica, la disciplina sulla bonifica è infatti esaustiva: non può essere integrata dalla sovrapposizione di principi (come quello previsto dall'art. 2051 c.c.) desunti da diversa normativa e che determinerebbero la sostanziale alterazione di un contenuto normativo improntato a principi ben diversi.

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