[03/04/2013] News

Fotovoltaico sulle serre, per l’installazione nel rispetto delle coltivazioni un solo parametro non basta

Per garantire la coltivazione sottostante dopo l'intervento di collocazione dei moduli fotovoltaici sulle serre, le stesse devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ma "al fine di garantire la coltivazione sottostante" sia la luminosità, sia il calore da accumulare per ottenere l'effetto serra, sono elementi diversi nelle varie zone del Paese: per cui, il ricondurre l'erogazione delle tariffe incentivanti in relazione a un solo parametro appare illegittimo.

Lo afferma il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) - con sentenza 26 marzo 2013, n. 3143 - che rileva il vizio del disposto contenuto nel DM  5 maggio 2011. Un DM che stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. In particolare l'articolo 14 comma 2 seconda parte del DM  5 maggio 2011 che, appunto, identifica il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici e della superficie totale della copertura della serra non debba essere superiore al 50%.

Fra l'altro, con un recente intervento interpretativo - art- 5, c. 10 D.M. 5 luglio 2012 - è stato precisato che la mancanza di tale condizione non determina l'esclusione dall'incentivo tout court, ma incide sulla misura dello stesso, spettando, in tal caso, la tariffa prevista per la categoria «altri impianti fotovoltaici» e non quella prevista dal primo periodo, comma 2, art 14 DM  5 maggio 2011.

La scelta delle caratteristiche tecniche qualificanti gli impianti che, sebbene diretti principalmente alla produzione agricola, siano anche meritevoli di incentivazione sul fronte energetico, costituisce senz'altro espressione di un'attività discrezionale. Attività che tuttavia non si sottrae al sindacato giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo della congruità della motivazione e dell'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, anche perché l'iter motivazionale costituisce l'unico momento che consente al destinatario dell'atto di "saggiare la estrinseca ragionevolezza e logicità di scelte amministrative effettuate sulla base di norme tecniche non giuridiche".

Dunque, secondo il Collegio la determinazione della misura massima di copertura nelle serre non sfugge alla censura sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione: l'enunciata esigenza di garantire le coltivazioni in serra non è di per sé sufficiente a sorreggere idoneamente la scelta in concreto operata. Tale limitazione è stata determinata in misura uguale per tutto il territorio nazionale, senza, però tenere conto che "al fine di garantire la coltivazione sottostante" sono necessari determinati elementi (luminosità e calore) per ottenere l'effetto serra che sono assai diversi nelle varie zone del Paese.

Dunque, se il fine del DM è quello di garantire la coltivazione sottostante e anche quello di evitare abusi al solo scopo di ottenere le tariffe incentivanti, la disposizione appare priva di ogni supporto adeguato anche in relazione ai differenti tipi di coltivazione che si intenderebbe preservare. Appare difficile una misura generale uguale per tutti i casi, essendo necessario, per svelare eventuali abusi, verificare caso per caso l'idoneità della copertura a garantire la coltivazione sottostante in relazione ai vari possibili tipi di coltivazione, oltre che alle diversità morfologiche e climatiche dove queste sono effettuate.

Per cui, secondo il Tar la disposizione censurata deve essere annullata in parte, «rimanendo riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale emendata dal rilevato vizio, ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 DM, solo in relazione a determinate tipologie di serre». 

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