[07/03/2013] News

Assegnazione gratuita di quote di emissioni di gas serra: la decisione è legittima

È stata messa in discussione dalla Polonia la legittimità della decisione della Commissione sull'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione di gas a effetto serra a partire dal 2013. Ma il Tribunale dell'Unione europea ha affermato che la decisione è conforme al diritto dell'Unione e non tratta in modo discriminatorio gli impianti industriali che utilizzano il carbone come combustibile.

La decisione della Commissione è stata adottata nel 2011 in conformità alla direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione nell'Unione. Infatti, secondo tale direttiva, la Commissione doveva adottare le misure di esecuzione relative all'assegnazione armonizzata e gratuita delle quote.

La decisione si applica all'assegnazione gratuita di quote di emissione per gli impianti (individuati dalla direttiva) nei periodi di scambio a partire dal 2013, a eccezione dell'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento della produzione di energia elettrica. Definisce - per quanto possibile - i parametri di riferimento ex ante per garantire che l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare la riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e le tecniche efficienti sotto il profilo energetico. E lo fa tenendo conto dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di Co2, in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni.

Contro tale decisione la Polonia ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea perché ha ritenuto che vi fosse una violazione sia del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) sia della direttiva. E che comportasse una diminuzione della competitività delle imprese situate negli Stati membri la cui produzione si basa principalmente sul carbone quale combustibile. Ma il Tribunale ha respinto il ricorso per una serie di motivi

Innanzi tutto perché la decisione costituisce una misura di esecuzione della direttiva la quale è stata adottata in base alle disposizioni del Tfue relative alla politica dell'ambiente. Dunque, non si pone il contrasto con il Tfeu.

In secondo luogo, perché la Commissione non ha violato il principio della parità di trattamento. Non lo ha violato quando ha deciso di trattare in modo uniforme gli impianti che si trovano in situazioni diverse, in ragione dell'utilizzo di combustibili diversi, all'atto della determinazione dei parametri di riferimento per calcolare il numero delle quote di emissioni da assegnare.

Secondo il Tribunale la distinzione dei parametri di riferimento di prodotto in funzione del combustibile utilizzato non incoraggia gli impianti industriali che fanno uso di combustibili, che provocano elevate emissioni di Co2 a cercare soluzioni per ridurre le emissioni. Anzi, una siffatta distinzione potrebbe implicare il rischio di una crescita delle emissioni: gli impianti industriali che utilizzano combustibile, che provoca deboli emissioni di Co2 potrebbero essere indotti a sostituirli con un combustibile che ne emette maggiori quantitativi.

In terzo luogo, perché la decisione tiene adeguatamente conto delle conseguenze economiche e sociali delle misure per la ridurre le emissioni di Co2.

Infatti, le regole di funzionamento applicabili saranno introdotte progressivamente a partire dal 2013. Di conseguenza, gli impianti che emettono forti quantitativi di Co2 - come quelli che utilizzano carbone in Polonia - e che hanno bisogno di un gran numero di quote per la loro produzione, otterranno in un primo tempo gratuitamente, un numero più grande di quote per coprire il loro fabbisogno. Inoltre, il legislatore dell'Unione ha istituito procedure che consentono di sostenere gli sforzi degli Stati membri, che presentano bassi livelli di reddito pro capite e prospettive di crescita relativamente elevate, per ridurre l'intensità dell'impiego del carbonio nella loro economia da qui al 2020.

Da non dimenticare, poi, che il sistema di assegnazione delle quote di emissione si baserà, a partire dal 2013, sul principio della vendita all'asta. In tal modo gli Stati membri potranno mettere all'asta la totalità delle quote che non saranno assegnate gratuitamente, affinché gli impianti possano acquistare le quote mancanti. Tale sistema sarà in accordo con il principio "chi inquina, paga", in quanto gli impianti maggiori produttori di Co2 saranno obbligati a pagare il prezzo delle quote acquistate all'asta o a ridurre le loro emissioni.

Così come non è da dimenticare che la direttiva concede agli Stati membri un margine di discrezionalità per consentire l'adozione di misure economiche a favore dei settori e sottosettori che possano presentare un rischio significativo di fuga dal carbone a causa dei costi delle emissioni di gas a effetto serra, nonché di prevedere l'assegnazione gratuita di quote agli impianti in detti settori e sottosettori.

Torna all'archivio