[04/03/2013] News

Eolico. E' legittima una Via in ordine alla possibilità di "impatti cumulativi"

Se sulla stessa area in cui si intende realizzare un impianto di produzione di energia da fonte eolica si trovano già altri aerogeneratori di altre società, la verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (Via) può includere l'aspetto degli impatti "cumulativi".

Lo afferma il Tribunale della Puglia (Tar) - con sentenza 19 febbraio 2013, n. 242- in ordine alla questione che coinvolge la Regione Puglia. In particolare riguarda la delibera con cui ha disposto di assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG).

Secondo la società interessata alla costruzione dell'impianto, però, non esisterebbero impatti "cumulativi" (con esclusione di quelli meramente visivi soggettivi) perché il progetto occuperebbe aree distinte e separate rispetto a quelle occupate da altri impianti (in osservanza di una distanza di 300 metri per ogni aerogeneratore). Dunque afferma l'inesistenza delle criticità connesse alle dimensioni degli aerogeneratori proposti anche in relazione ai progetti insistenti sull'area in esame con cui sarebbero compatibili; l'inesistenza della violazione delle distanze minime dal Sic (essendo l'aerogeneratore contestato distante 1 km dal Sic  - in osservanza della legge Regione Puglia 31/2008 che prescrive una fascia di rispetto di 200 metri -). Quindi secondo la società la Regione farebbe illegittimamente discendere dalla vicinanza dell'impianto ai siti sensibili, potenziali impatti negativi e significativi senza alcuna motivazione sul punto.

Secondo il Tribunale invece, deve ritenersi consentito in sede di verifica di assoggettabilità a Via la valutazione in ordine alla possibilità di impatti "cumulativi" e anche  in termini di "co-visibilità" di più pale eoliche (facenti capo a differenti società proponenti e potenzialmente incidenti sulla stessa area) perché si tratta di tipiche valutazioni ambientali fisiologicamente ammesse in tale sede.

Del resto la Via ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su una pluralità di fattori biotici - quali l'uomo, la flora e la fauna - e abiotici - quali il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale - nonché le reciproche integrazioni, i quali complessivamente considerati costituiscono l'ambiente in senso unitario e globale. Dunque, la Via comporta una considerazione unitaria del bene giuridico ambiente, accogliendo una visione dello stesso non settoriale, ma integrata, in quanto la procedura esige oltre ai giudizi analitici anche un giudizio di insieme che consideri l'entità complessiva delle alterazioni ambientali.

In questo caso, quindi non sembra trovare applicazione il principio sancito dal Tar della Puglia in tema di sovrapposizioni. Un principio che afferma: "le eventuali sovrapposizioni tra impianti proposti da soggetti diversi avrebbero dovuto trovare attenzione in una fase procedimentale successiva e distinta, ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell'autorizzazione unica"(espressa dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003).

Infatti, la Regione pone la problematica in esame in termini di impatti "cumulativi" sull'ambiente circostante ("con potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali"), non già in termini di mera sovrapposizione (con la consequenziale necessità di determinare il criterio di risoluzione delle controversie insorte tra più soggetti proponenti, questione la cui sede naturale di risoluzione è la conferenza di servizi).

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