[26/02/2013] News

Autorizzazione unica ambientale: ecco tutte le novità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva - si tratta di uno degli ultimissimi atti dell'uscente governo Monti - il regolamento relativo alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua) e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle micro, piccole e medie imprese (Pmi) e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia). Una disciplina che fra l'altro introduce anche delle novità al cosiddetto Codice ambientale (nello specifico alla parte V del d.lgs. 152/06) in tema di emissioni in atmosfera.

Le nuove regole attuano quanto previsto dal decreto legge 5/2012 poi convertito in legge 35/2012. In particolare attuano quanto previsto dall'articolo 23 che in realtà prevedeva l'emanazione dell'apposito regolamento sulla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico delle Pmi in materia di Aua entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto- legge (10 agosto 2012) il Governo.

Così come espresso dal decreto legge, l'Aua è l'autorizzazione che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; che è rilasciata da un unico ente attraverso un procedimento improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

La nuova disciplina - che si compone di 5 capi, 12 articoli e un allegato tecnico - definisce l'ambito di applicazione, introduce una serie di definizioni - come quella di sportello unico delle attività ambientali (Suap) al quale è attribuita la funzione del rilascio dell'Aua -; elenca i titoli abilitativi per la presentazione della domanda - un elenco che non ha carattere di tassatività essendo comunque riconosciuta la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare gli ulteriori atti di comunicazione - illustra la procedura per il rilascio e il rinnovo dell'Aua ( che ha una durata pari a 15 anni) -.

L'Aua, dunque può sostituire fino a sette procedure diverse (ad esempio: l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti). Comunque a discrezione delle Regioni, l'Aua può ricomprendere anche altre autorizzazioni.

Dunque, con l'Aua le imprese non devono più rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, Arpa, Autorità di bacino ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all'attività produttiva, autorizzazioni di validità temporale differenti.

Con l'Aua le Pmi possono risparmiare tempo, ma anche denaro. Il Governo stima, infatti, un risparmio di 160 milioni di euro all'anno. E dato che saranno rese effettive le disposizioni, già esistenti, in materia di presentazione on-line delle domande e della documentazione con un risparmio stimato in circa 540 milioni di euro all'anno.

La piena applicazione dell'Aua dovrebbe comportare, quindi, un risparmio stimato a regime in circa 700 milioni di euro all'anno per le Pmi.

Con l'Aua, dunque, basterà un'unica domanda da presentare per via telematica Suap per richiedere l'unica autorizzazione necessaria. Sarà il Suap a inoltrare le richieste agli altri enti competenti.

In genere, il rilascio dell'Aua avviene entro 90 giorni, ma sono ammessi tempi più lunghi nel caso in cui sia necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi. Se, infatti, l'Aua sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al Suap.

Al contrario, quando Aua sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza di servizi. L'autorità competente adotta l'Aua entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui vengano richiesti dei documenti integrativi, l'Aua è rilasciata entro 150 giorni.

E' prevista poi una modalità semplificata quando l'oggetto dell'Aua sia l'acquisizione esclusiva di parei, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

Procedura semplificata che è prevista pure in caso di rinnovo dell'Aua quando siano rimaste immutate le condizioni di esercizio. In questi casi la procedura si attiva attraverso la presentazione di un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva. Negli altri casi, è invece previsto che il rinnovo avvenga mediante la procedura ordinaria ovvero attraverso l'indizione e convocazione della conferenza di servizi.

Al fine di accelerazione e semplificazione delle procedure è stato previsto che nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto possa proseguire sulla base della precedente autorizzazione.

Al fine di consentire un continuo monitoraggio sulle condizioni delle risorse ambientali interessate è stato invece previsto il potere dell'autorità competente di imporre comunque il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni in essa contenute, prima della scadenza al ricorrere di determinate condizioni

In caso di modifiche delle attività o degli impianti per i quali è già stata rilasciata l'Aua l'impresa o il gestore che intenda effettuare una modifica non sostanziale ha l'obbligo di comunicare la modifica all'autorità competente. Mentre ha l'obbligo di presentare una domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale .

A fini di accelerazione è stato fissato all'autorità competente un termine per esprimersi sulla comunicazione fatta dal proponente, nelle cui more il gestore può comunque procedere alla modifica non sostanziale salvo successivo aggiornamento dell'autorizzazione da parte della medesima autorità.

L'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento dovrà essere sottoposta a un'attività di monitoraggio almeno annuale, nelle forme predisposte dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, e della pubblica amministrazione e semplificazione, in collaborazione con la Conferenza unificata e sentite le organizzazioni imprenditoriali. Il monitoraggio è finalizzato in particolare a verificare l'impatto concreto dell'intervento normativo, con riferimento al numero delle domande presentate al Suap, ai tempi impiegati per l'istruttoria delle stesse, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione, nonché per verificare il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle conferenze di servizi. E ciò dovrebbe servire anche per "testare" l'efficacia delle norme di semplificazione e di accelerazione introdotte al fine di operare le eventuali modifiche necessarie migliorative in tal senso.

Del resto l'intervento normativo del regolamento mira a migliorare la competitività dell'economia nazionale riducendo gli adempimenti amministrativi richiesti per l'esercizio dell'attività d'impresa. In questo modo il Governo intende contribuire al miglioramento della competitività e della capacità di attrazione degli investimenti da parte dell'Italia rispetto agli altri Stati membri e sciogliere i nodi connessi al "fare impresa", che inchiodano il nostro paese all'87° posto nella classifica del Doing Business e al 77° nello specifico ambito di "Starting a business".

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